Agevolazioni

Fatture e cessioni, il calo di aprile 2020 va calcolato così

di Luca Gaiani

Per la richiesta di contributo a fondo perduto, il fatturato di aprile va quantificato comprendendo le cessioni di beni ammortizzabili e al netto delle note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva. Le istruzioni ai modelli telematici da inviare a partire da lunedì 15 giugno individuano con maggior precisione gli elementi da considerare per verificare il calo del fatturato in base al quale spetta il contributo previsto dal decreto rilancio. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° maggio 2019, spetta comunque il contributo minimo.

Contributo a fondo perduto

Contribuenti alle prese con il calcolo del “fatturato” per predisporre la domanda per il fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio. Le istruzioni ai modelli, approvate con il provvedimento delle Entrate diffuso nella tarda serata del 10 giugno, forniscono una serie di chiarimenti necessari a determinare la base di calcolo del contributo viste le scarse indicazioni desumibili dalla norma.

Il provvedimento dispone che le istanze possono essere trasmesse in via telematica (entratel o servizi web-portale fatture e corrispettivi) dal 15 giugno (25 giugno per gli eredi) al 13 agosto, ma non trattandosi di un click day i contribuenti possono evitare di correre ad inviare le istanze nella giornata di apertura.

Il contributo spetta ai contribuenti con partita Iva (tranne alcuni soggetti esclusi, anche se potrebbero esservi dei ripescaggi in sede di conversione), e in particolare ad imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo, colpiti dall’emergenza da Covid-19, i cui ricavi (articoli 85, lettere a-b del Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir), nel periodo di imposta 2019, non hanno superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un «fatturato» o «corrispettivi» inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.

Il contributo si determina applicando alla riduzione di fatturato le percentuali del 20, 15 o 10 per cento a seconda della classe di ricavi o compensi 2019 del contribuente.

Fatturato con regole Iva

Le istruzioni confermano che, per determinare fatturato e corrispettivi, occorre fare riferimento a tutte le fatture attive (e ai corrispettivi) che riguardano operazioni (cessioni e/o prestazioni) con data di effettuazione in aprile. Rilevano le fatture immediate con data 1-30 aprile (2019 e 2020) nonché quelle differite il cui documento di consegna ha pure data ricadente in tale mese anche se emesse in maggio.

Il fatturato (che si calcola sempre al netto dell’Iva e riguarda anche le operazioni non imponibili, in reverse charge, esenti e non soggette con obbligo di fatturazione), pur essendo un elemento basato su regole Iva, non coincide con il volume d’affari. Esso comprende infatti anche le fatture relative alla cessione di beni ammortizzabili.

Dall’importo delle fatture emesse va sottratto quello delle note di variazioni in diminuzione, rilevanti ai fini Iva, che hanno data aprile, anche se, come in genere accadrà, rettificano operazioni fatturate in mesi precedenti. Potrebbe dunque accadere che, nel mese di aprile 2020, venga emessa una nota di accredito (per un reso, ovvero uno sconto o abbuono o per l’insolvenza del cliente) che storna una fattura del 2019: questa variazione contribuisce a ridurre il “fatturato” nel confronto con quello di aprile 2019.

Imprese neocostituite

I commercianti al dettaglio devono considerare l’importo totale dei corrispettivi, sempre al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate in aprile. I dettaglianti che applicano la ventilazione, le imprese in regime del margine, nonché le agenzie di viaggio possono utilizzare i valori al lordo dell’imposta (dato che lo scorporo dell’Iva sarebbe difficoltoso), a condizione che la modalità sia utilizzata sia per il 2020 che per il 2019.

Un’ultima precisazione viene fatta per chi effettua operazioni escluse da Iva come le cessioni di tabacchi o quelle di giornali e periodici. Questi contribuenti devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

Per i contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 (entro il 30 aprile 2019), per i quali la legge non pone il requisito del calo di fatturato, il contributo si calcola in base alle percentuali di legge applicate alla diminuzione aprile 2020-aprile 2019, se esistente, oppure in base agli importi minimi (1.000 euro per le persone fisiche, 200 per i soggetti diversi) se il fatturato di aprile 2020 è uguale o superiore a quelle di aprile 2019. Stessa regola per chi ha domicilio fiscale o sede operativa nei comuni con stato emergenziale già in essere alla data di avvio dell’emergenza (l’elenco dei comuni è riportato nelle istruzioni). Spetta sempre l’importo minimo per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° maggio 2019.

Accedono al contributo anche i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma non oltre il 30 aprile. Il contributo non spetta a chi ha cessato l’attività alla data di trasmissione dell’istanza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©