Agevolazioni

Indennizzo ai commercianti cessati: domande accolte fino al 30 novembre 2019

di Pietro Gremigni

L'Inps dovrà nei prossimi mesi selezionare con criteri diversi le nuove domande di concessione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale in vista dell'esaurimento in via prospettica dei relativi fondi stanziati.

Lo comunica l'Inps, con il messaggio 2347 del 5 giugno 2020, che regolamenta la fase transitoria di erogazione del beneficio in attesa che un apposito decreto elevi l'aliquota contributiva di finanziamento a carico degli iscritti alla gestione commercianti Inps e ristabilisca l'equilibrio finanziario necessario a garantire l’aiuto a tutti gli aventi diritto.

Tale indennizzo è diventato strutturale dal 2019 ed è concesso, nella misura pari al trattamento minimo di pensione, a coloro che hanno almeno 62 anni di età (uomo) o 57 (donna), con un minimo di 5 anni di iscrizione nella gestione Inps commercianti e abbiano cessato l'attività commerciale (legge 145/2018 e circolare Inps 77/2019). Il beneficio dura fino al compimento dell'età pensionabile.

A fronte della carenza di risorse, il messaggio 2347/2020 in commento disciplina i criteri di accoglimento delle nuove domande. Allo stato attuale l'Inps potrà concedere, in presenza di tutte le condizioni, esclusivamente gli indennizzi riferiti alle richieste presentate entro il 30 novembre 2019.

Quelle inviate dopo tale termine non saranno respinte, ma tenute in giacenza in attesa che venga risolta la questione legata alle risorse finanziarie, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione.

Invece le domande non suscettibili di accoglimento per carenza dei requisiti e delle condizioni richieste, a prescindere dalla data in cui sono state presentate, verranno trasmesse alla direzione centrale pensioni-area contenzioso che le terrà in apposita evidenza fino alla ripresa dell'attività del competente comitato amministratore, ai fini dell'eventuale definitivo rigetto.

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