Agevolazioni

Nuovi chiarimenti delle entrate sul regime fiscale del premio di risultato

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate, con risoluzione 26 giugno 2020, numero 36/E, si è pronunciata sul regime fiscale applicabile al premio di risultato regolato dall’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 208/2015.

L'emanazione di tale documento si è reso necessario dopo che con risposta a interpello 456/2019, l'Agenzia aveva fornito chiarimenti su una particolare fattispecie relativa al regime fiscale applicabile al premio di risultato, relativo al periodo d'imposta 2018.

Si premette che la legge di stabilità 2016 ha reintrodotto, a partire dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato (comma 182). Le disposizioni relative a tale regime non riservano più il beneficio fiscale alla "retribuzione di produttività" (così definita dall'articolo 1 del Dpcm 22 gennaio 2013), ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato «di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti» in conformità al decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell’Economia del 25 marzo 2016 ed indicati nel contratto aziendale/territoriale.

Ne consegue che dal 2016 non possono godere dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% singole voci retributive quali, ad esempio, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l'agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato come in precedenza definiti.
Così deve essere considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo definito nell'accordo aziendale o territoriale, bensì quale aspetto futuro e incerto connesso all'erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell'obiettivo.

Come già ribadito in precedenti documenti di prassi (circolari 28/E/2016 e 5/E/2018), è possibile applicare il regime fiscale di favore sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio avvenga successivamente alla stipula del contratto. Per tale motivo i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Assolta tale condizione, l'ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione; più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull'importo agevolabile.

Se, ad esempio, un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 prevede, per il medesimo anno, l'erogazione di un premio di risultato annuale pari a 1.200 euro, l'imposta sostitutiva del 10% può essere applicata sull'intero importo del premio di risultato (1.200 euro), in quanto non rileva il fatto che il contratto aziendale sia stato sottoscritto dopo l'inizio del periodo congruo (marzo 2019), in cui osservare l'incremento degli obiettivi di produttività.

Tuttavia, tale regime fiscale agevolato non trova applicazione qualora il contratto aziendale non risponda dei requisiti previsti dalla normativa e venga integrato con un successivo contratto. Più in particolare, se il nuovo contratto adegua l'accordo originario alla normativa in esame, non disciplinando il premio (che rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme ai requisiti richiesti), l'imposta sostitutiva può trovare applicazione solo sulla parte di premio che si riferisce al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva la riparametrazione dell'ammontare del premio agevolabile.

Precisa ancora l'Agenzia che il regime fiscale, reintrodotto dalla legge di stabilità 2016, impone che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Pertanto, se nel contratto aziendale/territoriale viene attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato è suscettibile di variabilità, l'agenzia delle Entrate ritiene che l'azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l'imposta sostitutiva del 10% sull'intero importo stabilito nel contratto (non rilevando la data di sottoscrizione) qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

Anche in tali ipotesi resta fermo che l'agevolazione sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest'ultimo.

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