Agevolazioni

Donne in Campo: al via la nuova misura in favore dell’imprenditoria rosa in agricoltura

di Maurizio Maraglino Misciagna

Una nuova misura in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura è resa pienamente operativa dal decreto 9 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2020, n. 212. Lo scorso giugno la Conferenza Stato-Regioni aveva già espresso parere positivo al decreto che attiva la misura Donne in Campo per l'imprenditoria femminile. In attesa di conoscere le istruzioni che saranno rese disponibili dal soggetto gestore (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ) – Ismea, entriamo nel dettaglio della misura per l'accesso ai mutui a tasso zero dedicati alle imprenditrici agricole.
Donne in Campo è una proposta introdotta dalla legge di Bilancio 2020, che ha istituito un Fondo rotativo da 15 milioni di euro per la concessione di mutui a tasso zero alle imprenditrici agricole.
Il decreto del ministero delle Politiche agricole pubblicato in Gazzetta ufficiale n.212 del 26/08/2020 affida la gestione del Fondo a Ismea, già incaricata nella gestione ed erogazione, per conto del MiPAAF, di mutui a tasso agevolato per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria in agricoltura.
I requisiti specifici che i soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione, per poter accedere al mutuo a tasso zero sono :
• essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
• esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
• essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
• avere sede operativa nel territorio nazionale;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• non rientrare tra le imprese considerate in difficoltà.
L'articolo 3 del decreto esplica la tipologia delle agevolazioni concedibili e nello specifico definisce che per la realizzazione dei progetti è prevista la concessione di mutui a tasso zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento. L'importo dei finanziamenti non può essere superiore a 300mila euro, né superare il 95% delle spese ammissibili. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'Iva, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie oppure mediante un ulteriore finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. Nello specifico, si potrà ricorrere a: iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso. Il decreto inoltre prevede la stipula di polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
Tra le iniziative ammissibili rientrano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o mediante miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse; il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali, purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme già previste dall'Unione europea; la realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
L'articolo 4 del decreto specifica che i progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.
Tra le spese ammissibili rientrano:
• studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
• opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
• opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
• oneri per il rilascio della concessione edilizia;
• allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
• servizi di progettazione;
• beni pluriennali;
• acquisto di terreni;
• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.
Non sono ammissibili, invece, l' acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; impianto di piante annuali; lavori di drenaggio; investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; acquisto di animali.
Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a Ismea secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a Ismea la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un'unica soluzione, ovvero per Sal (stato avanzamento lavori) fino a un massimo di 3. L'articolo 9 del decreto specifica che il mutuo agevolato in oggetto è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di Esl. Si attende pertanto la trasmissione da parte di Ismea al Ministero dello schema di istruzioni applicative che definisce i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati.

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