Agevolazioni

Sospesi i contributi relativi a ottobre con scadenza lunedì

di Antonino Cannioto, Giuseppe Maccarone, Matteo Prioschi

I decreti legge Ristori 1 (Dl 137/2020) e Ristori 2 (Dl 149/2020) hanno previsto la sospensione dei versamenti contributivi. Le due norme, cioè l’articolo 13 del Dl 137 e l’articolo 11 del Dl 149 sembrano sovrapporsi, delineando un quadro di difficile interpretazione.

Prima sospensione

Il decreto Ristori 1 dispone che i datori di lavoro, la cui attività è stata sospesa o limitata dal Dpcm 24 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle contraddistinte dai codici Ateco riportati nell’allegato 1 allo stesso decreto legge, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Quindi questa sospensione:

- si riferisce ai contributi di novembre da versare entro il 16 dicembre;
- opera sia per i contributi che per i premi Inail;
- i datori di lavoro sono quelli la cui attività è stata limitata o interrotta dal Dpcm del 24 ottobre.

Tuttavia, va tenuto presente che il Dpcm del 24 ottobre è stato sostituito da quello del 3 novembre. Visto che il primo Dpcm ha avuto una validità limitata nel tempo (dal 26 ottobre al 5 novembre) si potrebbe sostenere che i datori di lavoro che potranno beneficiare di tale prima sospensione siano proprio quelli con attività bloccata dal Dpcm di ottobre.

I codici Ateco sono gli stessi del contributo a fondo perduto istituito dallo stesso decreto legge e riguardano ristorazione, attività legate al turismo, trasporti, spettacoli, attività culturali, strutture sportive e di divertimento.

Seconda sospensione

L’articolo 11, comma 1, del Dl 149/2020 afferma che la sospensione dei contributi del Ristori 1 si applica ai datori di lavoro privati con i codici Ateco elencati nell’allegato 1 allo stesso Dl 149. I codici sono una ventina in più di quelli del Dl 137/2020, ma i settori interessati sono gli stessi. Tuttavia la sospensione:

- si riferisce ai contributi di ottobre, da versare entro il 16 novembre;
- non opera per i premi Inail
- non si fa riferimento al Dpcm del 24 ottobre e nemmeno a quello del 3 novembre.

Terza sospensione

L’articolo 11, comma 2, del Dl 149/2020, dispone la sospensione dei contributi:

- di competenza del mese di ottobre, da versare entro il 16 novembre;
- alle aziende che hanno unità produttive od operative nelle aree così dette rosse (al momento Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano);
- i settori interessati sono quelli dell’allegato 2 al decreto 149, praticamente solo il commercio al dettaglio.

Ripresa dei versamenti

Quanto alle modalità di ripresa dopo la sospensione, il comma 4, dell’articolo 11, del Ristori 2 ripete esattamente quanto già previsto dal decreto 137. Gli importi dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione oppure suddividendo in quattro parti l’ammontare non pagato e provvedendo al relativo versamento in rate mensili con scadenza 16 marzo, 16 aprile, 17 maggio, 16 giugno dell’anno prossimo. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la dilazione decade. Il decreto dispone, inoltre, che dovrà essere l’agenzia delle Entrate a indicare all’Inps (nel Dl 137 è citata anche l’Inail) i dati dei datori di lavoro che permetteranno all’istituto di previdenza di riconoscere i soggetti che hanno diritto alla sospensione.

Importi

Stando alla lettura della relazione tecnica nella parte in cui stima il costo, i contributi sospesi sembrerebbero essere quelli a carico del datore di lavoro.

A fronte del fatto che la regola contenuta nel Ristori 2, non usa il termine «di competenza» presente, invece, nel Ristori 1, ma si riferisce ai contributi «dovuti», potrebbero formare oggetto di rinvio anche le dilazioni in corso, le cui rate hanno scadenza novembre, previste da precedenti disposizioni.

Questa è la lettura che si poteva dare alle norme, confuse, come licenziate dal Governo. Tuttavia ieri sera tardi l’Inps ha pubblicato la circolare 128/2020 con cui fornisce l’interpretazione ufficiale che a una prima lettura sembra discostarsi da quanto da noi ricostruito. Non sono dovuti i contributi di ottobre in scadenza a novembre.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©