Agevolazioni

Prorogato lo sconto contributi alternativo all’uso della Cig

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Tra le misure in favore delle imprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il decreto Ristori 1 (Dl 137/2020) ripropone, estendendone la durata, l’esonero contributivo, introdotto dal Dl 104/2020, alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali (Cigo, Cigd, assegno ordinario) targati Covid-19.

A disciplinarlo è il comma 14 dell’articolo 12 del decreto Ristori 1, che riconosce la possibilità di richiedere la facilitazione per un ulteriore periodo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

Possono accedere all’esonero, che non comprende premi e contributi dovuti all’Inail, tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quelli agricoli, che non facciano ricorso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Dl 137/2020, ovvero le sei settimane che riguardano il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

In merito agli aspetti legati all’alternatività dell’agevolazione rispetto all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, come già chiarito dall’Inps nella circolare 105/2020, è opportuno evidenziare che la scelta va riferita alle singole unità produttive e non all’azienda nel suo complesso. Ne consegue che, in una impresa che opera con più di una unità produttive, l’esonero può coesistere con l’utilizzo degli strumenti di sostegno.

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione spettante, occorre prendere in considerazione la contribuzione datoriale non versata sulle ore di cassa integrazione richieste nel mese di giugno 2020.

Contrariamente alla precedente disposizione, in questa occasione il legislatore non prevede il raddoppio delle ore di integrazione su cui calcolare l’esonero che, in relazione al settore di operatività dell’azienda e alla qualifica del lavoratore, potrà ovviamente articolarsi in misura differente.

Vale la pena di ricordare che l’importo ottenuto dal calcolo così eseguito costituisce l’ammontare del credito per l’azienda; lo stesso non deve essere collegato con i lavoratori per i quali a giugno il datore di lavoro ha richiesto il trattamento di integrazione salariale (Cigo/Cigd/Aso) in quanto i contributi non versati rappresentano soltanto un parametro per quantificare il credito aziendale.

Nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, l’incentivo è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente.

L’esonero – che può essere portato in detrazione della contribuzione da versare per una mensilità (quattro settimane), entro il 31 gennaio 2021 - è pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta sulla retribuzione persa nel mese di giugno 2020 e l’ammontare dei contributi che il datore di lavoro deve versare all’Inps, nel mese in cui fruisce dell’agevolazione.

Va ricordato che alcune voci contributive sfuggono all’abbattimento: si tratta del contributo 0,30% integrativo Naspi; del contributo eventualmente dovuto al Fondo di tesoreria Inps e/o ai Fondi di solidarietà di cui al Dlgs 148/2015; delle eventuali contribuzioni di solidarietà.

In chiusura va evidenziato che l’esonero non è al momento operativo, atteso che la misura, in relazione al particolare carattere di selettività che la contraddistingue, necessita dell’autorizzazione comunitaria. Ci sia consentita una considerazione finale: la complessità della struttura dell’esonero, la perdurante assenza di autorizzazione comunitaria e di conseguenti istruzioni operative si ripercuotono negativamente sull’incentivo, obbligando le aziende a sostenere oneri contributivi che avrebbero potuto essere ridotti o azzerati.

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