Agevolazioni

Credito d’imposta per gli armatori Ue solo con la stabile organizzazione

di Carla Bellieni, Benedetto Santacroce

Disconoscimento a sorpresa e retroattivo del credito d’imposta Irpef marittimi nei confronti delle imprese armatrici dell’Unione europea. La risoluzione 15/E/2021 di ieri 2 marzo ha negato che alle imprese non residenti, senza differenze per quelle unionali, spetti il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dl 457/1997, convertito dalla legge 30/1998 per i soggetti che esercitano un’attività produttiva di reddito mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel «registro internazionale».

Il registro internazionale è stato istituito nel 1997 nel quadro degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi per arrestare l’emorragia di navi e di occupati comunitari nel settore marittimo determinata dalla forte concorrenza delle bandiere di convenienza. Le linee guida comunitarie prevedono inter alia la defiscalizzazione del costo del lavoro. Come consentito dalle linee guida comunitarie, l’Italia ha optato per un credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi corrisposti al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle relative ritenute alla fonte.

Il provvedimento istitutivo prevede i requisiti di iscrivibilità delle navi, distinguendo tra i soggetti comunitari – assimilati ai soggetti residenti, in conformità ai principi di non discriminazione e della libera circolazione dei servizi – ed i soggetti non comunitari, per i quali l’iscrivibilità delle navi e così la fruizione dei benefici è invece espressamente subordinata, con il rinvio all’articolo 143 del Codice della navigazione, alla presenza di una stabile organizzazione in Italia.

La risoluzione 15/E prescinde da questo impianto normativo per concentrarsi, già nella profilazione del quesito, sull’articolo 10 della legge europea 2017 (legge 167/2017), e sulla retroattività del requisito della stabile organizzazione, dalla stessa previsto: la norma ha ancora contorni incerti, per non essere mai stato pubblicato il decreto attuativo dalla stessa previsto e per essere l’intera materia in via di implementazione della decisione della Commissione europea C(2020)3667 dell’11 giugno 2020. La norma è stata introdotta per chiudere la procedura Eu Pilot 7060/14/Taxu circa l’incompatibilità con i princìpi del diritto dell’Unione, sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, delle disposizioni della legge 30/98, in quanto limitate al registro internazionale e non accessibili alle navi iscritte nei registri di altri Stati membri Ue o See. In quella sede il requisito della stabile per i soggetti non residenti rispondeva alla necessità – perdendosi il collegamento territoriale dato dalla bandiera – di introdurre un legame tra beneficiario e Stato italiano. Nonostante la disciplina non discriminatoria fra soggetti italiani e comunitari della legge 30/98 e lo scopo non discriminatorio fra italiani e comunitari dell’intervento normativo del 2017, la risoluzione 15/E inaspettatamente conclude per la necessità di stabile organizzazione per i soggetti non residenti che si avvalgano dei benefici del registro internazionale «non estendendosi la contestazione dell’Ue anche all’esclusione dal beneficio dei soggetti non residenti sprovvisti di stabile organizzazione in Italia, questo presupposto sia lecito e richiesto dalla legge».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©