Agevolazioni

Il distacco senza cessazione blocca il bonus impatriati

di Michela Magnani e Antonello Orlando

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 136/2021, torna sulla compatibilità fra distacco e agevolazione fiscale per lavoratori impatriati, mantenendo un orientamento restrittivo fedele all'ultima circolare apparsa a fine dicembre 2020.

In particolare, il caso sottoposto all'Agenzia è quello di un gruppo societario che aveva assunto nel 2009 una persona con categoria impiegatizia e un contratto di inserimento poi confermato a tempo indeterminato. Oltre a un percorso di crescita professionale che ha visto il dipendente divenire direttore dei lavori, l'ingegnere protagonista dell'interpello è stato inviato in distacco per due anni, a partire dal 2015, in Brasile con contestuale iscrizione all'Aire. La previsione del distacco è stata via via ampliata con una contemporanea promozione a quadro; il contratto di lavoro è stato ceduto senza mai cessare, in base all'articolo 1406 del Codice civile, prima ad altra società del gruppo e, infine, alla capogruppo.

La cessazione definitiva del distacco è avvenuta nel 2019, ma visto che le attività all'estero non erano concluse, il lavoratore è rimasto qualche altro mese in Brasile per effetto di una trasferta. Il rientro in Italia, con trasferimento della residenza fiscale, è avvenuto nel giugno del 2020, con l'affidamento di nuove mansioni di coordinamento e ampie responsabilità nella formulazione del budget della società.

La risposta dell'agenzia delle Entrate, in riferimento alla possibilità di godere del beneficio fiscale, parte dall'assodato che i requisiti formali della nuova formulazione del Dlgs 147/2015, articolo 16, comma 1 appaiono presenti: residenza fuori dall'Italia per almeno due anni e rientro dal 2020 con attività lavorativa svolta prevalentemente nel nostro paese. Se l'amministrazione finanziaria non trova ostativo per l'ammissione al bonus il periodo di trasferta estera svolto nel 2019 e successivo al distacco, diverse sono le considerazioni svolte in merito alla compatibilità fra distacco e agevolazione.

L'Agenzia, secondo un trend confermato nelle più recenti risposte, ricostruisce prima i diversi orientamenti della circolare 17/2017, mitigati dalla risoluzione 76/2018, che aveva aperto alla possibilità di applicare l'agevolazione per impatriati per i distaccati con posizioni lavorative discontinue rispetto a quelle originarie, specialmente in caso di proroghe del distacco.

Dopo avere appurato che nel caso specifico sembrano sussistere le condizioni chiarite nel 2018 per usufruire dell'agevolazione anche nell'ipotesi di rientro da un distacco, l'Agenzia ricorda che non devono ricorrere gli indici preclusivi indicati nella recente circolare 33/2020. In merito preme evidenziare che, sulla base dei nuovi chiarimenti, il beneficio fiscale non spetta per i lavoratori che rientrano da un distacco estero in presenza del medesimo contratto di lavoro, attivo con lo stesso datore. Nel caso specifico, l'originario contratto di lavoro non è mai cessato, ma è stato solo ceduto, alla società capogruppo; l'Agenzia lascia al lavoratore l'onere di valutare se, pur in presenza di tale situazione possano sussistare i presupposti per usufruire dell'agevolazione.

In merito va notato che l'orientamento contenuto nella circolare 33 appare destinato a minare alla base la possibilità di godere della agevolazione per i lavoratori inviati all'estero in distacco, dato che la prassi in uso presso la maggioranza delle multinazionali - assecondando l'impianto normativo della legge Biagi - tende a mantenere il contratto di lavoro originario durante il distacco, senza alcuna cessazione del rapporto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©