Agevolazioni

Certificato o attestato dopo la formazione

di Enzo De Fusco

L’azienda, al termine del percorso formativo svolto dal lavoratore, deve rilasciare una certificazione nel rispetto delle linee guida approvate con decreto del 5 gennaio 2021. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rilasciati degli attestati di messa in trasparenza delle competenze, compilati in coerenza con l’impianto logico, metodologico definito ai sensi del decreto legislativo 13/2013.

Lo ha stabilito l’Anpal con una integrazione all’avviso pubblico per il riconoscimento del contributo ai datori di lavoro che accedono al Fondo nuove competenze. Gli attestati, spiega la nota, devono fare riferimento agli standard professionali e formativi definiti nel repertorio nazionale, senza dover essere necessariamente identificati come una delle qualificazioni del repertorio stesso. Pertanto indicheranno le qualificazioni presenti nel repertorio o, in assenza, le aree di attività dell’atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificando attività e risultati attesi) o, con riferimento a percorsi di tipo trasversale e linguistico, indicheranno i quadri di riferimento comunitari delle competenze, laddove esistenti.

Al fine di garantire ai lavoratori la massima trasparenza e spendibilità degli apprendimenti maturati, l’attestato deve contenere: denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze; denominazione del percorso; dati della persona a cui è rilasciata l’attestazione; informazioni relative al percorso; informazioni relative agli apprendimenti conseguiti, luogo data e firma.

L’Anpal precisa che, a differenza dei certificati aventi forza di valore di atto pubblico nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli attestati di messa in trasparenza delle competenze hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile spendibile quale evidenza nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Dlgs 13/2013.

Con riferimento alla presentazione dell’istanza di contributo e delle richieste di saldo, il modello originario dei dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze, che il soggetto richiedente è tenuto a compilare, è integrato di alcuni campi utili per il calcolo della media ponderata del costo del lavoro per livello di inquadramento.

Quanto agli articoli 6.2 e 7 dell’Avviso, è stato integrato il modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze che il soggetto richiedente è tenuto a compilare in fase di domanda di saldo. Inoltre, è necessario allegare in formato excel alla sezione dedicata dell’applicativo.

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