Agevolazioni

Decontribuzione Sud, nuovo stop dal Tar

di Giampiero Falasca e Matteo Prioschi

Stop temporaneo alle disposizioni dell’Inps che non prevedono la fruizione del bonus “decontribuzione Sud” nel caso in cui il lavoratore somministrato sia assunto da un’agenzia per il lavoro con sede operativa o legale fuori dalle regioni in cui si applica l’agevolazione. Lo ha stabilito il Tar Lazio, sezione terza quater, con il decreto 1604/2021 del 15 marzo a fronte del ricorso presentato da Adecco Italia.

La decontribuzione Sud è stata introdotta dal decreto legge 104/2020 relativamente al periodo ottobre-dicembre dell’anno scorso e prorogata dalla legge di bilancio 2021 fino al 2029. Fino al 2025 prevede uno sconto del 30% dei contributi a carico dell’azienda per ogni dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Qualora un datore di lavoro abbia sede legale in una regione differente, ma i lavoratori operino in unità produttive nelle aree agevolate, la decontribuzione è fruibile previa attribuzione di uno specifico codice identificativo da parte di Inps.

L’istituto di previdenza, però, con il messaggio 72/2021 (riferito al 2020) e la circolare 32/2021 per quest’anno, ha precisato che in caso di lavoro somministrato come sede di lavoro rileva l’agenzia che assume il lavoratore. E quindi lo sgravio non può essere riconosciuto se il dipendente viene «formalmente incardinato» presso un’agenzia situata in una regione differente da quelle svantaggiate, anche se poi viene inviato in missione in una di quelle aree.

Il Tar Lazio ha sospeso l’operatività del messaggio e delle circolari (anche la 122/2020) fino alla camera di consiglio del 9 aprile, nelle parti riferite alla somministrazione.

Peraltro le indicazioni Inps sulla fruizione di questa agevolazione sono già state oggetto di sospensiva del Tar in relazione alle modalità di applicazione dello sgravio sulla tredicesima erogata nel 2020.

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