Agevolazioni

I criteri del fondo perduto perequativo escludono le aziende agricole

di Francesco Giuseppe Carucci

Il contributo a fondo perduto perequativo di cui al Dl Sostegni-bis resterà un miraggio per larga parte del comparto agricolo. Lo si evince dal provvedimento delle entrate di sabato 4 settembre che individua i campi dei modelli dichiarativi da comparare per la verifica del peggioramento del risultato economico d’esercizio del 2020 rispetto al 2019.

Imprenditori individuali e società semplici titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir, nonostante contemplati dall’articolo 1, commi 16-27 del Dl 71/2021, dovranno riferirsi al reddito agrario imponibile determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura. A parità di terreni coltivati e di colture praticate, tali valori non differiscono annualmente per cui è impossibile dimostrare il peggioramento del risultato economico che di fatto, però, potrebbe esserci stato. Ad analoghe considerazioni si giunge per le società agricole che, per opzione, determinano il reddito catastalmente.

La situazione si complica per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali i cui redditi dominicali e agrari, in virtù dell’articolo 1, comma 44, della legge 232/2016, non concorrono alla formazione del reddito e sono pari a zero. Potrebbero infatti dimostrare un aggravio dei conti ove vi sia stata nel 2020 la cessione di parte dei terreni o nel caso in cui vi siano state variazioni colturali in diminuzione. O ancora, nel caso in cui l’imprenditore individuale abbia acquisito nel 2020 la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Non molto differente il caso degli allevatori «eccedentari» di cui all’articolo 56, comma 5, del Tuir che determinano il reddito applicando per ogni capo allevato oltre i limiti dell’artico 32 il coefficiente stabilito ogni due anni dal ministero dell’Economia e che per gli anni d’imposta 2019 e 2020 è il medesimo. Pertanto, a meno che nel 2020 non vi sia stata una riduzione di capi rispetto al 2019, non sarà possibile dimostrare il calo reddituale. Stesse conclusioni per chi si occupa della produzione in serra «a ripiani o bancali» la cui superficie eccede di oltre il doppio la superficie del terreno e se è la medesima nei due anni da comparare. Tali soggetti compilano la sezione II del quadro RD.

Potranno invece dimostrare più facilmente il calo reddituale coloro che esercitano le altre attività agricole, agrituristiche in primis, ma soltanto se nel 2020 vi è stata una contrazione dei ricavi. In tal caso, infatti, il reddito è dato dall’applicazione del previsto coefficiente ai corrispettivi registrati senza guardare ai costi. Per i casi di determinazione del reddito nei modi ordinari, che in agricoltura sono residuali, valgono i parametri dalle Entrate per la generalità dei contribuenti.

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