Agevolazioni

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca: il Mise aggiorna condizioni e modalità per l’accesso

di Maurizio Maraglino Misciagna

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 217 del 10 settembre, del decreto 19 luglio 2021 del ministero dello Sviluppo economico recante modifiche al decreto 14 febbraio 2017, sono state aggiornate le condizioni e le modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (Fri) è stato istituito dalla legge Finanziaria per il 2005, e attivato nel 2006, nell'ambito di un processo di riforma delle agevolazioni pubbliche a sostegno delle aziende. Attraverso il Fri, Cassa depositi e prestiti eroga credito alle imprese nell'ambito di leggi agevolative gestite da Ministeri e Regioni titolari di specifiche misure. Il Fondo si rivolge alle imprese di ogni dimensione che investono in settori come R&S, innovazione tecnologica, industria, turismo, commercio, artigianato, agricoltura e servizi.

La quota di finanziamento agevolato copre il 50% dell'investimento, raggiungendo il 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione. Il finanziamento agevolato assume la forma dell'anticipazione rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale, non superiore a 15 anni, e ad un tasso di interesse minimo dello 0,50% annuo.

La dotazione iniziale del Fondo, alimentata dal risparmio postale, è stata individuata in 6 miliardi di euro, che sono stati ripartiti nel 32,4% per il sostegno all'innovazione tecnologica nell'ambito del Fit, gestito dal Mise; nel 29,8% per il sostegno alla ricerca nell'ambito del Far, gestito dal Miur; nel 27% per gli incentivi alle imprese nell'ambito della legge 488/1992, gestita dal Mise; nel 5% a sostegno dell'agricoltura nell'ambito dei contratti di filiera e delle operazioni di riordino fondiario, gestiti dal Mipaaf; nel 5,8% per la realizzazione di infrastrutture strategiche nell'ambito della legge Obiettivo, gestita dal Mit.

La Finanziaria 2007 ha esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione o conferiti alle Regioni ai sensi del Dlgs 112/1998 per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli orientamenti per le convenzioni tra Cassa depositi e prestiti e le singole Regioni e Province autonome sono stati approvati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico del 1° aprile 2011. La concessione dei finanziamenti agevolati è soggetta alla positiva valutazione del merito da parte del Ministero o della Regione competente per la misura e del merito creditizio da parte della banca o dell'intermediario che cofinanzia con Cdp.

Le modifiche al decreto 14 febbraio 2017 si sono rese necessarie al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni, in linea con le modifiche apportate dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 giugno 2020, volto a perseguire una migliore operatività dell'intervento agevolativo semplificando, altresì, le procedure di accesso. Il decreto 14 febbraio 2017 ha l'obiettivo di regolare le modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Le modifiche introdotte dal decreto del 19 luglio 2021 riguardano principalmente:
- l'estensione dell'ambito della domanda di agevolazione, che può essere finalizzata alla creazione o allo sviluppo di un'impresa operante oltre che nell'economia sociale, anche nei settori culturale e creativo;
- l'entità delle spese ammissibili, con l'aggiornamento della soglia minima che passa da 200.000 a 100.000 euro.

Ulteriori modifiche riguardano le modalità di concessione del finanziamento bancario che deve essere associato a quello agevolato ad un a tasso di mercato di pari durata. I due finanziamenti sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili non più pari all'80% bensì fino a un massimo dell'80%. In riferimento al contratto di finanziamento, è utile rammentare che la quota di finanziamento bancario è pari al 30% mentre il tasso del finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% annuo.

Infine il decreto dà esplicito mandato al ministero dello Sviluppo Economico quale ente incaricato alla valutazione dell'impatto socio-ambientale o culturale e creativo del programma di investimento. La domanda di agevolazione deve essere inoltrata allegando alla stessa un documento tecnico riguardante la validità del programma di investimento in termini di impatto socio-ambientale.

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