Contenzioso

Sorti differenziate per la domanda giudiziale del lavoratore se c’è amministrazione straordinaria

di Valeria Zeppilli

La Corte di cassazione, sentenza 11234 della sezione lavoro del 19 aprile 2019, sta consolidando il suo più recente orientamento sulle sorti delle domande giudiziali proposte dal lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro convenuto sia sottoposto ad amministrazione straordinaria.

Per i giudici di legittimità, in particolare, occorre tenere distinte due differenti ipotesi: quella in cui la domanda del lavoratore sia volta a ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutiva e quella in cui la domanda proposta o che si intende proporre abbia come fine la condanna al pagamento di una somma di denaro.

La prima ipotesi, rappresentata ad esempio dalla richiesta di annullamento di un licenziamento con reintegra del lavoratore, resta competenza del giudice del lavoro anche quando il datore sia sottoposto ad amministrazione straordinaria.

La seconda ipotesi, invece, soggiace alla regola dell'improcedibilità o dell'improseguibilità della domanda per difetto temporaneo di giurisdizione e tale condizione si protrae sino a quando perdura la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi agli organi competenti della procedura. Come sottolineato dalla stessa Corte, resta comunque ferma la possibilità di assoggettare a opposizione o impugnazione dinanzi al tribunale fallimentare il provvedimento relativo allo stato passivo.

Si è già accennato in incipit che si tratta di un orientamento che la Corte di cassazione non ha creato dal nulla e che quindi non è nuovo ma costituisce il frutto di alcune delle più recenti pronunce che hanno aperto la strada a tale distinzione e che sono citate esplicitamente nella sentenza del 19 aprile 2019.

Tra di esse si segnala, in particolare, la sentenza numero 15066 del 2017, con la quale i giudici della Corte avevano già statuito che se la società datrice di lavoro è sottoposta ad amministrazione straordinaria o anche a liquidazione coatta amministrativa, le azioni del lavoratore dirette a ottenere una condanna pecuniaria non possono essere proposte o proseguite e che ciò vale anche se le stesse sono accompagnate da una domanda di accertamento o costitutiva con funzione strumentale.

Le diverse azioni con le quali i lavoratori vanno a impugnare un licenziamento, invece, vanno comunque proposte o proseguite dinanzi al giudice del lavoro, a prescindere da quale sia la tutela alle stesse applicabile.

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