Contenzioso

La guardia giurata dorme in servizio, no al licenziamento

di Angelina Turco

No al licenziamento della guardia giurata in servizio sorpresa a dormire sopra un divano.
Il caso, giunto all'esame della Corte di cassazione, è quello di un lavoratore con mansioni di guardia particolare giurata, il quale veniva licenziato per giusta causa perché, assente nella postazione di servizio assegnata, era stato trovato mentre stava dormendo su di un divano in uno stand adiacente dal quale era possibile vedere lo stand da sorvegliare. Il Tribunale e la Corte di appello, sulla scorta della ricostruzione dei fatti, dichiaravano il licenziamento illegittimo e stabilivano che il lavoratore fosse reintegrato e risarcito.
La Corte di cassazione, con sentenza 10 ottobre 2019, n. 25573, rileva l'insindacabilità della ricostruzione dei fatti effettuata del Tribunale e della Corte di appello e sancisce la correttezza delle argomentazioni dei giudici di merito, che possono così essere sintetizzate.
Preliminarmente occorre distinguere tra addormentamento in servizio e abbandono del posto di lavoro, come riconosciuto anche dalla contrattazione collettiva (in particolare, per quanto qui rilevante, il Ccnl istituti di Vigilanza) che sanziona diversamente le due fattispecie.
L'abbandono del posto di lavoro è ravvisabile soltanto in presenza di una duplice connotazione, oggettiva e soggettiva: ovvero deve verificarsi il totale distacco dal bene da proteggere e la coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite, e restando irrilevante il motivo dell'allontanamento.
Secondo i giudici di merito, in base al contesto nel quale si erano svolti i fatti contestati all'incolpato, non sussisteva quel totale distacco dal bene da proteggere richiesto per poter configurare l'abbandono del posto di lavoro. In particolare, sotto il profilo oggettivo il contesto ambientale non era tale da far temere un potenziale pregiudizio per lo stand da sorvegliare, che si trovava all'interno di un padiglione, le cui porte di accesso erano chiuse ed era presidiato all'interno da altre due guardie giurate addette ad altrettanti stands, e da una terza addetta alla sorveglianza dell'intero padiglione. Dal punto di vista soggettivo la guardia giurata si trovava all'interno del padiglione in uno stand adiacente, dal quale era possibile vedere lo stand da sorvegliare, il che escludeva che si potesse inequivocabilmente configurare una sua coscienza e volontà di non svolgere il proprio lavoro. Inoltre, non poteva essere dedotto nemmeno in via presuntiva che il lavoratore si fosse allontanato dallo stand che doveva sorvegliare con la chiara intenzione di dormire senza essere disturbato, non potendo l'intenzione soggettiva del lavoratore essere dedotta dal solo fatto che il medesimo era stato trovato addormentato su di un divano in uno stand vicino.
Una volta escluso l'abbandono del posto di lavoro, avuto riguardo all'intensità dell'elemento intenzionale, alla durata di 14 anni del rapporto di lavoro senza precedenti sanzioni disciplinari, la Cassazione evidenzia la sproporzione tra il riscontrato addormentamento in servizio e la sanzione del licenziamento, non contemplato dalla stessa contrattazione per tale ipotesi, per la quale era prevista invece la sola sanzione conservativa della sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni. I giudici della Cassazione ricordano che «il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal Ccnl in relazione ad una determinata infrazione» (Cass. n. 6165/2016).

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