Contenzioso

Indennità di trasferta: Ccnl e contrattazione integrativa regionale

di Flavia Maria Cannizzo

Il caso prende le mosse dalla domanda di riconoscimento delle indennità di trasferta da parte del dipendente di una società di vigilanza operante in Piemonte. La società datoriale ricorre ai giudici di legittimità per impugnare la condanna al pagamento di 3.250,01 euro a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al lavoratore sulla base degli articoli 99 e 100 del Ccnl per i dipendenti degli Istituti di vigilanza e dell'articolo 21 del contratto integrativo regionale del Piemonte.
La Corte d'appello di Torino, nel condannare la società, aveva ritenuto - in base delle disposizioni richiamate e in particolare dell'articolo 21 c.i.r. Piemonte - che le indennità in questione spettassero in tutte le ipotesi in cui il lavoratore venisse assegnato temporaneamente a una sede diversa, ivi compreso il caso di avvicinamento al luogo di residenza. Con ricorso in Cassazione, la società datoriale ha sostenuto una interpretazione restrittiva dell'articolo 21, comma 1 e 4 c.i.r., valorizzando che le indennità spettassero in relazione «al maggior percorso effettuato rispetto alla sede abituale di lavoro».
Il caso ha offerto ai giudici di legittimità l'occasione di chiarire, nell'ordinanza 25 novembre 2019, n. 30664, la portata dell'articolo 21 in richiamo, per definirlo una evidente deroga in melius rispetto alla disciplina degli articoli 99 e 100 della contrattazione nazionale di settore, nella misura in cui le parti sociali hanno inteso estendere le erogazioni in questione a tutti gli spostamenti di sede del lavoratore, non escludendo nemmeno i casi di avvicinamento alla residenza.
La Cassazione giunge a tali conclusioni dopo aver osservato come «la ricostruzione operata dalla Corte di appello della volontà delle parti collettive passa attraverso una interpretazione della disposizione che tiene conto di tutto il complesso in cui la norma collettiva si inserisce e valorizza l'intenzione delle parti di apprestare un trattamento di favore». E la motivazione della pronuncia si apprezza particolarmente per l'attenzione ancora una volta riservata all'attività interpretativa dei contratti collettivi quali atti negoziali di autonomia privata e, come tali, imprescindibilmente legati a due (o più) reciproche manifestazioni di volontà, che non possono essere trascurate al fine di definire l'ambito di effettività delle norme pattizie.
Affermano, infatti, i giudici di legittimità che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici applicabili al caso di specie e sebbene, come noto, l'interpretazione degli atti di autonomia privata sia un accertamento di fatto sottratto al giudizio di legittimità, ciò non esclude il sindacato sulla corretta applicazione o sulla violazione dei criteri ermeneutici nella materia che ci occupa.
Così, già varie volte il Supremo consesso negli ultimi anni si è trovato a soffermarsi sui temi di interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva a vari livelli, in tutte le occasioni ribadendo la doverosa estensione dei canoni ermeneutici dettati dal Codice civile per l'interpretazione dei contratti all'attività di interpretazione della contrattazione collettiva.
Nella confusione talvolta ingenerata da norme pattizie che si prestano (non di rado, per vero) a plurime interpretazioni, i giudici di Cassazione non smettono di confermare, come un leit-motiv, determinato e ricorrente, che il significato delle clausole della contrattazione collettiva debba indagarsi alla luce dei criteri degli articoli 1362 e 1363 del Codice civile. A superare il dato meramente testuale e letterale delle norme in esame, quindi, devono sempre guidare l'interprete il canone teleologico e quello sistematico, che consentono, il primo, di indagare e valorizzare la reale voluntas delle parti sociali al fine di conferire concretezza alle comuni finalità cristallizzate nell'accordo, e il secondo, di valutare ogni singola disposizione alla luce della complessiva portata dell'accordo raggiunto al fine di definirne e circoscriverne con maggiore precisione gli effetti.

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