Contenzioso

Illecito il trasferimento in massa degli iscritti a una sigla sindacale

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il trasferimento collettivo dell’80% dei lavoratori affiliati o iscritti a un’organizzazione sindacale costituisce condotta antisindacale, a prescindere dal fatto che le esigenze aziendali alla base dello spostamento dei lavoratori da una sede produttiva all’altra siano risultate legittime. Il dato statistico offerto dall’organizzazione sindacale per desumere la lesione dei diritti sindacali di cui essa è portatrice è idonea a integrare gli estremi della presunzione di discriminazione, per superare la quale incombe sul datore di lavoro l’onere della prova di fatti costitutivi o impeditivi di segno contrario.

La Cassazione ha espresso questi principi con la sentenza n. 1/2020, depositata ieri, in cui osserva che l’organizzazione sindacale ha l’onere di offrire in giudizio elementi di fatto, tra i quali spiccano quelli di carattere statistico, idonei a far presumere l’esistenza di una discriminazione. In tal caso, prosegue la Corte di legittimità, è onere del datore dimostrare che la sua scelta è stata effettuata secondo criteri oggettivi e non diretti a colpire alcuni soggetti per la loro affiliazione sindacale.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo al trasferimento disposto da Fca del 6% dei lavoratori di Pomigliano al polo logistico di Nola. La misura aveva riguardato 17 su 21 componenti del direttivo provinciale di Napoli della sigla sindacale ricorrente, la quale aveva sollevato la natura discriminatoria ed antisindacale della condotta di Fca.

In primo e secondo grado il dato statistico non era stato ritenuto dirimente, avendo i giudici di merito osservato che, a fronte di comprovate esigenze aziendali al trasferimento dei lavoratori, era mancata la dimostrazione di un effettivo pregiudizio all’agibilità sindacale della organizzazione ricorrente. La Corte d’appello, in particolare, aveva rilevato, per negare che fosse stato realizzato un effettivo pregiudizio all’interesse dell’organizzazione sindacale, che i dipendenti avevano a disposizione un servizio navetta per gli spostamenti funzionali all’attività sindacale sul sito di provenienza.

La Cassazione ribalta questa conclusione e osserva che, a fronte di un inequivoco dato statistico, dal quale emerga una situazione di forte svantaggio per la sigla sindacale, scatta per il datore l’obbligo di dimostrare che non sussiste discriminazione.

Si configura, quindi, una parziale inversione dell’onere della prova, perché il dato statistico realizza una presunzione di discriminazione, la quale può essere rimossa solo in presenza di una prova di segno contrario da parte dal datore.

Precisa la Cassazione che la sussistenza di legittime cause alla base del trasferimento non costituisce la prova contraria dell’impatto pregiudizievole sofferto dalla organizzazione sindacale. A questo proposito, la Corte osserva che si realizza condotta antisindacale se l’azione del datore lede oggettivamente gli interessi collettivi delle organizzazioni sindacali, in quanto l’esigenza di tutelare la libertà sindacale si impone anche in presenza di «un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta».

La sentenza n. 1/2020 della Corte di cassazione

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