Contenzioso

La malattia non giustifica l’assenza se ci si deve difendere dall’addebito disciplinare

di Flavia Maria Cannizzo

Il diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare non è privo di limiti. E così, la condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l'impossibilità a presenziare all'audizione richiesta per rendere oralmente le proprie giustificazioni.

È la sentenza 980 del 17 gennaio 2020 della Corte di cassazione a circoscrivere e confinare il diritto di difesa del lavoratore in questi termini, limitandone la tutela ai soli casi in cui sia ravvisabile una «effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile».

Il caso è quello del licenziamento per giusta causa di un dipendente di Poste Italiane Spa del settembre 2015. Il dipendente, nel corso del procedimento disciplinare culminato con il provvedimento espulsivo, aveva richiesto nei termini a difesa di essere sentito oralmente per rendere le proprie giustificazioni rispetto ai gravi fatti contestati. Senonché, una volta convocato a difesa, per ben due occasioni aveva domandato il differimento dell'incontro sulla base di allegati certificati di malattia.

Il licenziamento comminato è stato impugnato dal lavoratore dinnanzi al giudice del lavoro, che in fase di opposizione e di reclamo nel rito Fornero ne ha confermato la legittimità, sicché il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione per sentire dichiarata (fra gli altri motivi) la lesione del proprio diritto di difesa in fase disciplinare, in quanto la società non ha concesso il secondo dei due differimenti dell'audizione orale richiesti per malattia.

I giudici di merito, secondo la Cassazione, hanno correttamente giudicato, valorizzando l'operato secondo buona fede e correttezza della società datoriale che, dapprima, aveva concesso il differimento del primo incontro, e, successivamente, aveva preavvertito il lavoratore dell'indisponibilità a concedere una terza data (invitandolo a rendere per iscritto le sue controdeduzioni) per non incorrere in decadenza per tardività del provvedimento di recesso, sulla base dell'articolo 55 del Ccnl per dipendenti di Poste Italiane.

È certamente vero che il lavoratore, nell'ambito del procedimento disciplinare, ha il diritto di essere sentito oralmente dal datore di lavoro; e, tuttavia, non è altrettanto vero che abbia il diritto al differimento dell'incontro sulla base dell'eventuale stato di malattia, poiché ciò di per sé non implica l'impossibilità assoluta di allontanarsi temporaneamente da casa.
Infatti, nell'interessante motivazione dei giudici di legittimità, lo stato di malattia non integra «di per sé solo, un'impossibilità assoluta del lavoratore, che versi in esso, ad allontanarsi da casa, potendo anzi svolgere persino una diversa attività lavorativa» e non è, pertanto, condizione ostativa a presenziare all'audizione orale. Occorre, piuttosto, la specifica allegazione e prova della natura ostativa dello stato morboso all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura) perché sia integrata l'esigenza difensiva «non altrimenti tutelabile».

La Cassazione, poi, nel motivare in base alla pretesa violazione del principio di tempestività della contestazione, coglie ancora una volta l'occasione per ribadire la mera relatività di tale concetto secondo l'ormai granitico orientamento della sezione lavoro sul punto. Si tratta, nelle parole dei giudici, di «immediatezza relativa», poiché il tempo necessario per l'accertamento dei fatti, ovvero la complessità della struttura organizzativa datoriale (come nel caso di specie), possono spostare anche molto in là (id est: anche per diversi mesi) la soglia di congruità e adeguatezza del tempo della contestazione.

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