Contenzioso

Avvocati, sanzione ridotta se cade un illecito

di Patrizia Maciocchi

Il Consiglio nazionale forense (Cnf) viola il divieto di reformatio in pejus se conferma la pena inflitta dal primo giudice per due addebiti, nei confronti dell’avvocato incolpato, malgrado uno sia stato escluso. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 2506 del 4 febbraio scorso, accolgono sul punto il ricorso del legale che contestava la sanzione disciplinare di tre mesi di sospensione dalla professione.

Alla base della “punizione” tre contestazioni iniziali: non aver partecipato a due udienze come difensore di fiducia di distinti imputati, senza motivare l’assenza con un legittimo impedimento e senza nominare un sostituto; non aver dato riscontro alle richieste di deduzioni e informazioni sollecitate dal Consiglio dell’ordine territoriale; non aver acquisito i crediti formativi per un triennio.

Dopo il dibattimento i probi viri del Consiglio dell’Ordine (Coa) avevano confermato i primi due addebiti ed escluso il terzo, per il quale era stato dichiarato il non luogo a provvedere. Per gli altri due era scattata invece la sospensione dalla professione per tre mesi.

Con l’impugnazione presso il Consiglio nazionale, il legale lamentava sia la violazione del principio del ne bis in idem, perché il Coa lo aveva già sanzionato per aver disertato l’udienza senza legittimo impedimento, sia l’ingiusta contestazione di non aver dato seguito alle richieste di chiarimenti dell’Ordine locale.

Il Cnf respinge il punto del ricorso relativo alla violazione del ne bis in idem perché i fatti contestati non erano gli stessi: il legale aveva, infatti, mancato di partecipare a due udienze per due distinti clienti.

Viene invece accolta la doglianza sulla mancata collaborazione con il Coa.

Ma, malgrado un illecito fosse venuto meno, il Cnf ha confermato la stessa sanzione disciplinare inflitta dal primo giudice per due violazioni del codice deontologico.

Da qui la decisione della Cassazione di annullare, limitatamente all’entità della sanzione, la sentenza del Cnf. La Suprema corte precisa che il Consiglio nazionale forense non poteva confermare la “punizione” inflitta dal primo giudice, ma doveva ridurre la sanzione tarandola solo sul primo illecito e dunque sull’assenza ingiustificata in tribunale, senza nominare neppure un sostituto. La sentenza è dunque annullata con rinvio al Cnf che dovrà “tagliare” la sanzione.

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