Contenzioso

Nei gruppi repêchage limitabile a una sola società

di Uberto Percivalle e Margherita Piromalli

Nell'ambito dei gruppi societari, se il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo da una delle società non chiama in causa tutte le altre per cui allega di aver lavorato, deducendo che dietro al frazionamento di imprese si cela, in realtà, un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, allora solamente la società titolare del rapporto è tenuta ad assolvere all'obbligo di repêchage, ottemperato il quale - e al ricorrere delle altre condizioni previste dalla legge - il licenziamento deve ritenersi giustificato.
A stabilirlo è stata la Corte di cassazione con l'ordinanza 1656/2020.

A seguito dell'impugnazione da parte di una lavoratrice del licenziamento intimatole per soppressione del posto di lavoro, il tribunale ha accertato la violazione dell'obbligo di repêchage e condannato la società a corrispondere alla dipendente un’indennità a titolo risarcitorio. L’asserita violazione ha trovato la sua giustificazione nel fatto che l'azienda datrice di lavoro dovesse ritenersi composta da più società e non dalla sola opponente, visto che la dipendente aveva prestato la sua attività lavorativa anche a favore delle altre. Conseguentemente, il tribunale ha affermato che si dovesse verificare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage nell'ambito dell'intero gruppo e non solo con riferimento alla società datrice di lavoro.

La Corte d'appello al contrario ha stabilito che fosse esclusivamente la società datrice di lavoro a dover adempiere all'obbligo di repêchage, dal momento che la dipendente non aveva dedotto l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, chiamando altresì in causa le altre società per cui sosteneva di aver lavorato.

La Suprema corte ha ribadito il già noto principio secondo il quale, all'interno di un gruppo societario, i rapporti di lavoro e gli obblighi da essi derivanti vanno imputati alle società che di tali rapporti sono titolari, sempreché lo schema societario del gruppo non sia stato utilizzato impropriamente. Tale utilizzo improprio ricorre quando il frazionamento tra imprese sia solo apparente e sussista, invece, un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.

A tal fine non basta che tra le società vi sia un collegamento economico-funzionale, occorrendo piuttosto che il frazionamento tra le imprese sia simulato o sia l'effetto di frode alla legge. A tal proposito, la Corte si è premurata di ricordare quali siano i requisiti al ricorrere dei quali possa essere affermata l'esistenza di un unico centro d'interesse, tra cui:
- l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- l'integrazione tra le attività esercitate e l'interesse comune tra le società;
- il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario;
- l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società.

In secondo luogo, la Corte ha ricordato come tale accertamento spetti al giudice di merito e che nel caso concreto la pertinente motivazione non era stata impugnata. In tal modo la Corte ha confermato il ragionamento dei giudici d'appello circa la necessità che, per chiedere il repêchage, alle società del gruppo diverse dal datore, venga allegato che esse costituiscono un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro e di conseguenza tutte vengano chiamate in giudizio.
In tal modo l'insegnamento della Corte ha con chiarezza tracciato i rispettivi oneri di allegazione e prova che, in casi analoghi, le due parti dovranno affrontare.

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