Contenzioso

Pubblica amministrazione, quando si possono stipulare contratti di lavoro di natura privatistica

di Valeria Zeppilli


Anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego è comunque possibile stipulare con le pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro regolati solo dalla disciplina privatistica e non da quella generale prevista dal Dlgs 165/2001. A tal fine, tuttavia, è indispensabile che una norma specifica lo preveda e non consenta di diversamente qualificare il rapporto.

Lo ha ricordato la Corte di cassazione (19 febbraio 2020, numero 4197), specificando anche che è possibile prescindere dall'applicazione della disciplina generale sulla privatizzazione del pubblico impiego in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto lavorativo afferisce a «casi marginali e sostanzialmente anomali» ed è instaurato per ragioni che non possono essere ricondotte a finalità istituzionali specifiche dell'ente con il quale lo stesso è instaurato.

Tali principi sono stati enunciati dalla Corte, ponendosi in continuità con quanto già affermato nella pronuncia 31090 del 27 novembre 2019 per analizzare, specificatamente, la questione dei contratti di portierato conclusi con gli enti previdenziali, la cui originaria natura privatistica è stata ricondotta al pubblico impiego privatizzato per effetto della legge 388/2000, in particolare dell'articolo 43, comma 19. In conseguenza di tale previsione, a partire dalla sua entrata in vigore gli affetti ai servizi di portierato sono stati assegnati alle mansioni proprie dell'attività istituzionale dell'ente di riferimento.

Tuttavia, sebbene formalmente i rapporti di lavoro dei portieri possano essere ricondotti al pubblico impiego, non può non considerarsi la destinazione eccezionale a un regolamento negoziale di stampo privatistico che li caratterizza.
A tal proposito, i giudici hanno ad esempio ricordato la pronuncia 9555 del 22 aprile 2010, che, nel porre in evidenza l'assoggettabilità alla disciplina del rapporto di lavoro privato dei contratti a tempo determinato di pubblico impiego dei portieri, ha rilevato, ad esempio, la possibilità della loro conversione a tempo indeterminato, altrimenti esclusa nel rapporto lavorativo alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Un cenno merita, infine, la precisazione, fatta dalla Corte, circa il presupposto che permette l'evoluzione di un rapporto instaurato nelle forme privatistiche in un rapporto tipico di pubblico impiego privatizzato. Si tratta, in particolare, della necessità che ciò sia espressamente disposto da una norma di legge, anche in ragione della possibile assenza di un apposito concorso o di una selezione pubblica. Nel caso dei portieri, tale norma è l’articolo 43, comma 19, della legge 388/2000.

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