Contenzioso

Patto di prova in più contratti, nullo per le stesse mansioni anche se in luoghi diversi

di Angelina Turco

È illegittimo per mancanza di causa il patto di prova inserito in un contratto a tempo indeterminato stipulato dalle stesse parti in caso di identità delle mansioni svolte nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro a termine intrattenuti con la stessa datrice di lavoro, non rilevando la diversa collocazione geografica di svolgimento degli stessi.

Il caso deciso dalla Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 9 marzo 2020, numero 6633 è quello di una dipendente di Poste Italiane licenziata per mancato superamento del patto di prova relativo a un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo che per ben tre volte, tra il 2007 ed il 2009, Poste Italiane aveva già verificato le qualità professionali della lavoratrice nell'espletamento delle mansioni di portalettere.

La causa dell'ennesimo periodo di prova, come sostenuto in giudizio da parte datrice, consisteva nel lungo tempo trascorso tra la cessazione dell'ultimo contratto a tempo determinato e la successiva assunzione a tempo indeterminato e della distanza dell'ultima assegnazione di oltre mille chilometri dagli uffici della precedente assegnazione, trattandosi dunque di realtà ed ambienti lavorativi completamente diversi, che giustificavano l'apposizione di un nuovo patto di prova, a nulla rilevando che in entrambe le occasioni l'intimata aveva svolto mansioni di portalettere.

La Cassazione, nel respingere la tesi datoriale, richiama la consolidata giurisprudenza in materia secondo cui «la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento attraverso il quale, sia il datore di lavoro, sia il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, verificando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto» (tra le altre 15960/ 2005).

Il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti è ammissibile, continua la Cassazione, «qualora risponda alle finalità dinanzi richiamate, potendo nel tempo intervenire molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute» (tra le altre 5016/2004).

Continua la sentenza in commento evidenziando che, nella fattispecie in esame, per ben tre volte Poste Italiane aveva verificato le qualità professionali e la personalità della lavoratrice nell'espletamento delle mansioni di portalettere, con esito positivo, e che non è da condividere la tesi di Poste Italiane secondo cui l'ulteriore patto di prova sarebbe stato giustificato per la diversità delle realtà territoriali, posto che le mansioni di portalettere risultavano qualitativamente identiche, ancorché rese in distinte realtà territoriali.

Da ultimo viene considerato irrilevante il lasso di circa un anno tra l'ultimo contratto a termine e la stipula di quello successivo in questione «non potendo di certo presumersi una perdita di professionalità della lavoratrice durante questo non lungo intervallo temporale, a fronte di mansioni non soggette a rapida obsolescenza».

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