Contenzioso

Ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione da impugnare in appello

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Ha natura decisoria e deve essere impugnata con ricorso in appello l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado, sul rilievo che alla prima udienza del giudizio di opposizione (promosso contro il provvedimento che, all'esito della fase sommaria del rito Fornero, aveva rigettato l'impugnazione dei licenziamenti) le parti non erano comparse, dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Al contrario, la proposizione di mera istanza di rimessione in termini non è idonea a sanare il vizio da cui risulta colpita l'ordinanza.
Non rileva che la mancata comparizione delle parti derivasse dalla omessa comunicazione all'avvocato dei lavoratori del decreto di fissazione dell'udienza, da cui era derivata la mancata notifica del ricorso introduttivo della fase di opposizione. Né rileva che, alla luce di un recente arresto della Cassazione, il giudice del rito Fornero non possa sanzionare la mancata comparizione delle parti in prima udienza con un provvedimento di improcedibilità, se prima non ha verificato d'ufficio l'avvenuta comunicazione del decreto da parte della cancelleria.
Nel processo del lavoro e (tanto più) nel rito Fornero, che costituisce lo strumento processuale “accelerato” per la trattazione delle controversie di impugnazione dei licenziamenti che ricadono nell'ambito di tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il decreto di fissazione dell'udienza costituisce il presupposto a cui è ancorata la notifica del ricorso (con il pedissequo decreto) alla controparte.
Se non viene comunicata l'udienza, in altre parole, la parte ricorrente non può notificare il ricorso al convenuto e non si costituisce il contraddittorio quale necessario antecedente della comparizione delle parti davanti al giudice titolare della causa.
L'omissione della cancelleria per non aver comunicato il decreto di fissazione dell'udienza, provocando la successione di “inattività” sfociate nella estinzione del giudizio, non esclude la natura decisoria dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. Ne deriva la necessità per la parte che abbia interesse alla riattivazione del processo di promuovere ricorso in appello contro l'ordinanza, pena il suo passaggio in giudicato.
Così si è espressa la Corte d'appello di Roma in una causa di impugnazione dei licenziamenti che ha visto contrapposti una società e un gruppo di lavoratori reintegrati in servizio dal giudice di primo grado. La Corte d'appello ha ritenuto che l'iniziale ordinanza di cancellazione dal ruolo e di estinzione del giudizio non potesse essere rimossa dal provvedimento del giudice di primo grado di rimessione in termini. La difesa dei lavoratori, ad avviso del collegio capitolino, avrebbe dovuto ricorrere in appello contro l'ordinanza e far valere in quella sede l'erroneità della decisione, così provocando la restituzione della controversia al giudice di prime cure.
Poiché, tuttavia, era stata scelta l'istanza interna di rimessione in termini, l'ordinanza di estinzione del giudizio - che avrebbe dovuto, invece, essere impugnata in appello - si è consolidata in un provvedimento definitivo e non più modificabile dai lavoratori.

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