Contenzioso

Riscatto del corso di laurea e decadenza

di Silvano Imbriaci

L'ordinamento consente la copertura di periodi privi di contribuzione attraverso il pagamento da parte dell'interessato del relativo onere, a seguito di domanda e per effetto di un determinato procedimento amministrativo.

Il caso più ricorrente di riscatto è rappresentato dal periodo del corso legale di laurea, per il quale da ultimo sono intervenute disposizioni normative in funzione agevolatrice (cfr. d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019). I periodi riscattati sono utili per il diritto alle prestazioni previdenziali e pensionistiche.

Nel caso affrontato dalla sentenza n. 13630/2020, la Corte si pone il problema dell'applicabilità alla domanda di riscatto dell'art. 47 del d.p.r. n. 693/1970 (conv. in l. n. 438/1992), ossia della decadenza per ritardato inizio dell'azione giudiziaria rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo. In un primo momento la giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto che la domanda di riscatto del periodo di laurea fosse da annoverare tra le prestazioni previdenziali, con la conseguenza della piena applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47 cit., ma con effetti non irreversibili: era infatti ammessa la possibilità di ripresentare la domanda in via amministrativa, sia pure con applicazione della normativa (solitamente meno favorevole, soprattutto per quanto riguarda il calcolo dell'onere economico) vigente al momento della presentazione della nuova domanda (cfr. da ultimo Cass. n. 20924/2018).

Con la sentenza in commento la Corte cambia orientamento, per motivi legati ad una interpretazione letterale e di ordine sistematico. Sotto il primo profilo, l'art. 47 cit. limita il suo ambito di applicazione alle controversie in materia di trattamenti pensionistici o di prestazioni (cfr. art. 24 l. n. 88/1989). Il procedimento del riscatto del periodo di laurea non ha natura pensionistica, o meglio lo ha solo in via indiretta, in quanto la sua finalità è semplicemente quella di dotare l'interessato di una copertura assicurativa utile a sostenere le future domande di pensione o di prestazione, per periodi che la legge assimila a quelli lavorati. Siamo dunque nell'ambito del rapporto contributivo, preliminare al rapporto pensionistico, nel quale rileva la pretesa dell'Istituto al pagamento di contribuzione previdenziale sotto forma di onere di riscatto e non la pretesa del contribuente al trattamento pensionistico (o alla prestazione).

Da un punto di vista sistematico, è vero che esistono nell'ordinamento casi in cui il meccanismo della decadenza è stato applicato ad ipotesi effettivamente ai margini del concetto di trattamento pensionistico (basti pensare alle vicende relative alla rivalutazione contributiva in materia di amianto). Tuttavia, in tali ipotesi, l'interpretazione estensiva era funzionale alla soddisfazione di una pretesa autonoma e specifica, collegata dall'ordinamento alla presenza di specifiche condizioni, diverse rispetto a quelle ordinarie previste per la liquidazione di trattamenti pensionistici, spesso con effetti diretti, per certe categorie di lavoratori, anche sul trattamento in essere.

In altre parole, in questi casi, il procedimento per la rivalutazione contributiva è direttamente collegato al trattamento pensionistico specifico per certe categorie di lavoratori, e quindi necessita delle esigenze di definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici cui risponde l'istituto della decadenza. Il procedimento del riscatto ha una struttura e funzione del tutto diversa, a partire dal carattere oneroso per l'assicurato, finalizzata ad un arricchimento della propria posizione assicurativa e su cui la stessa applicazione dell'istituto della decadenza appare del tutto peculiare; infatti, anche nei casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'art. 47, non è mai stata messa in discussione l'assenza di qualsiasi effetto tombale o irreversibile al verificarsi della decadenza (l'estinzione del diritto), effetto che invece costituisce il tratto tipico e caratterizzante dell'art. 47, anche alla luce delle esigenze di definitività e certezza sopra accennate. Ciò che rileva nella verifica del corretto iter procedimentale della domanda di riscatto è semmai la conseguenza, estintiva o meno del diritto, del mancato rispetto dei termini posti dall'ente previdenziale per il pagamento dei relativi oneri. Ma anche in questo caso, pur ammettendo effetti estintivi sulla domanda (il mancato pagamento equivale a rinuncia implicita), non è preclusa all'interessato la possibilità di attivare un nuovo procedimento amministrativo, sia pure sottoposto al regime legislativo vigente al momento della sua nuova presentazione, anche e soprattutto in relazione ai criteri di determinazione dell'onere a suo carico.

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