Contenzioso

Dispositivi di protezione individuale, obbligo di pulizia in capo al datore di lavoro

di Andrea Alberto Moramarco

Nel rapporto di lavoro subordinato, la divisa aziendale e tutti i Dpi (dispositivi di protezione individuale) devono essere forniti ai dipendenti in buono stato e utilizzati in condizioni di pulito. In caso di mancato lavaggio da parte del datore di lavoro, si configura un inadempimento contrattuale cui segue il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno subito, per aver dovuto gli stessi, a proprie spese, provvedere autonomamente alla pulizia. Ad affermarlo è il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 424/2019.

Il caso - La questione si pone in una più ampia controversia sorta tra alcuni lavoratori aeroportuali, addetti prevalentemente alla pulizia degli aeromobili, e la società datrice di lavoro, in relazione ad alcuni aspetti del rapporto di lavoro, quali il riconoscimento del pagamento del "tempo tuta", la mancata corresponsione dei buoni pasto e, per l'appunto, il mancato lavaggio della divisa aziendale e dei Dpi. I lavoratori ricorrenti chiedevano un risarcimento del danno contrattuale ex articolo 1218 cod. civ., mentre la società negava qualsiasi responsabilità.

La decisione - Il Tribunale accoglie sul punto la domanda dei lavoratori e coglie l'occasione per ribadire l'importanza del compito che grava sul datore di lavoro, ex articoli 2087 cod. civ., e 77 comma 4 del D.lgs. 81/2008. Quest'ultimo ha l'obbligo di «assicurare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, anche attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti da mantenere nel tempo efficienti». All'interno di questo vasto compito, per il giudice rientra non solo la fornitura e la manutenzione degli indumenti e dei Dpi, ma anche il loro periodico lavaggio, in maniera tale da assicurare ai lavoratori le dovute condizioni di igiene.
Nella fattispecie, poi, si tratta di indumenti fluorescenti; di protezione contro il caldo o il freddo; predisposti per evitare il contatto con sostanze nocive; ovvero di "abbigliamento" – da considerarsi a tutti gli effetti rientrante nella nozione di Dpi - per il quale è preferibile una pulizia periodica. In definitiva, chiosa il Tribunale, tutti i Dpi in questione devono essere forniti «in buono stato e utilizzati in condizioni di pulito, considerate le mansioni svolte dai ricorrenti di addetti alle pulizie degli aeromobili e quindi del rischio concreto di essere insudiciati frequentemente».
La mancata pulizia da parte del datore di lavoro integra, pertanto, un inadempimento contrattuale, di fatto impossibile da quantificare nel suo preciso ammontare, che viene individuato dal giudice in via equitativa, ex articolo 1226 cod. civ., in un importo «corrispondente a un'ora di lavoro straordinario per ogni settimana di effettivo lavoro, essendo ritenuto tale il tempo necessario per il lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti di lavoro almeno una volta alla settimana».

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