Contenzioso

Le differenze tra la ricongiunzione e la costituzione della posizione assicurativa

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di Valeria Zeppilli

La costituzione della posizione assicurativa è un istituto del sistema previdenziale italiano che si presenta come speciale e diverso rispetto alla facoltà di ricongiunzione riconosciuta ai lavoratori dalla legge numero 29 del 1979. Occorre quindi prestare attenzione a non confondere l'uno con l'altra.
Più precisamente, come di recente riaffermato dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 8 luglio 2020, n. 14381), tale istituto garantisce ai prestatori di lavoro che cessano il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale la possibilità di trasferire la contribuzione già versata nell'ordinamento comune.
Le condizioni necessarie ai fini del trasferimento della posizione assicurativa sono due.
Innanzitutto, il lavoratore deve aver cessato in maniera definitiva il servizio che comportava la sua iscrizione all'ordinamento speciale. In secondo luogo, egli, al momento della cessazione dal servizio, non deve aver raggiunto i requisiti, anagrafici o contributivi, che gli permetterebbero di accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità nel fondo speciale.
Proprio tali due presupposti rappresentano il principale elemento che differenzia il trasferimento della posizione assicurativa rispetto all'istituto della ricongiunzione, se si considera che quest'ultimo può essere domandato in qualsiasi momento (anche durante il periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo) e con riferimento a tutta la contribuzione che il richiedente ha maturato sino al momento in cui ne fa richiesta.
Ma le differenze non si fermano qui.
Come ribadito dalla stessa Corte di cassazione, bisogna inoltre considerare che, mentre la ricongiunzione richiede che l'interessato sia iscritto ad almeno due fondi pensionistici, il trasferimento della posizione assicurativa può avvenire anche se il richiedente non è iscritto ad alcun altro fondo previdenziale obbligatorio. Inoltre, mentre la ricongiunzione può avvenire presso un qualsiasi fondo pensionistico obbligatorio, nel trasferimento la posizione assicurativa può essere costituita solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps.
Occorre in ogni caso ricordare, come in parte fatto anche dagli stessi giudici di legittimità, che la legge numero 122 del 2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ha abrogato sia la legge numero 322 del 1958 che tutte le altre disposizioni che consentivano la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) dell'Inps.

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