Contenzioso

Prescrizione dei contributi Inps, efficacia interruttiva dell'iscrizione ipotecaria

di Silvano Imbriaci

Nella vasta casistica offerta dalla giurisprudenza della Cassazione sulla questione della prescrizione degli obblighi contributivi quando la riscossione sia affidata al soggetto competente per legge al recupero (da ultimo agenzia delle Entrate), è possibile comporre il quadro di una serie di indicazioni assai utili, anche nella pratica, per distinguere l'efficacia interruttiva degli atti volti al recupero di tale contribuzione.

Nel caso di cui si occupa la Corte di cassazione, sesta sezione, con la decisione 18305 del 3 settembre 2020, la questione di base è ricorrente, ed è rappresentata dalla esigibilità dei crediti contributivi da parte dell'agente della Riscossione, quando gli stessi si siano già incardinati in titoli esecutivi (di formazione solitamente stragiudiziale), ma sia trascorso un certo lasso di tempo tra la notifica del titolo stesso e il compimento o la notifica di successivi atti interruttivi /esecutivi.

Ormai la Cassazione ha definitivamente chiarito che il passaggio delle attività di riscossione all'agenzia delle Entrate non determina la mutazione del regime prescrizionale ordinamentale che riguarda l'obbligo contributivo (5 anni, ex l. n. 335/1995), a meno che il credito non sia riconosciuto da titolo giudiziale (Sezioni unite 23397/2016: la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella esattoriale produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione quinquennale in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella – così come l'avviso di addebito, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Si è posto tuttavia il caso del compimento, nell'arco del quinquennio, dell'iscrizione ipotecaria, e dunque della sua idoneità ad interrompere il termine prescrizionale.

La Cassazione in questa ordinanza afferma che l'efficacia sul termine prescrizionale connessa al compimento di atti giudiziali si riferisce soltanto agli atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio o la domanda proposta nel corso del giudizio; l'iscrizione dell'ipoteca non è quindi idonea ad interrompere/sospendere la prescrizione, in ragione della natura amministrativa della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito.

Secondo la Cassazione, ai sensi degli articoli 2945, comma 2, e 2943, comma 1, del Codice civile, l'effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione sono da ricollegare alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. Di fronte, ad esempio, ad un atto di pignoramento, la Cassazione ne ha riconosciuto la validità ai fini dell'interruzione della prescrizione e della sua sospensione, in quanto ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l'atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cassazione 8219/2002; 3741/2017).

Sotto questo profilo, l'atto di precetto produce solo un effetto interruttivo della prescrizione a carattere istantaneo (Cassazione 19738/2014; 7737/2007). L'iscrizione ipotecaria prevista dal Dpr 602/1973, articolo 77, non è atto con cui ha inizio il giudizio esecutivo; in particolare, l'iscrizione non può definirsi atto dell'esecuzione. Anzi, non necessariamente l'espropriazione segue all'iscrizione ipotecaria (che è atto a garanzia del credito), e quindi è atto che si riferisce a una procedura alternativa all'esecuzione forzata. Il ragionamento della Cassazione deve comunque essere contestualizzato. Ai fini della prescrizione occorre distinguere gli effetti connessi al compimento di atti giudiziali/processuali rispetto agli effetti che si producono dal compimento di tali atti in sé.

L'articolo 2943 del codice civile, nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio. In questo senso, l'iscrizione ipotecaria prevista dal Dpr 692 del 1973, ex articolo 77, se non ha efficacia interruttiva permanente, può comunque costituire atto interruttivo (con effetti istantanei) qualora abbia le caratteristiche dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'articolo 2943 del Codice civile, comma 4, e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.

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