Contenzioso

Pensione di anzianità Inpgi cumulabile senza vincoli

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di M.Pri.

L’istituto di previdenza dei giornalisti deve consentire il cumulo senza limiti tra pensione di anzianità e reddito, in modo analogo a quanto previsto per l’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, in quanto l’Inpgi gestisce una forma previdenziale sostitutiva a quella dell’istituto nazionale.

Con l’ordinanza 21470/2020, la Corte di cassazione ha quindi stabilito che va disapplicato l’articolo 15 del regolamento dell’Inpgi, in base al quale la pensione di anzianità può essere cumulata con redditi da lavoro fino a 20mila euro, mentre la parte eccedente è incumulabile fino al 50% della pensione, al netto della quota cumulabile.

In un contenzioso con un iscritto, l’istituto di previdenza dei giornalisti ha sostenuto in Cassazione che, in base agli articoli 2 e 3 del Dlgs 509/1994 con cui l’ente è stato trasformato in persona giuridica privata, ha il potere di disciplinare il cumulo tra pensione e reddito e che il «coordinamento» tra le sue forme previdenziali e quelle di previdenza obbligatoria (previsto dall’articolo 76, comma 4, della legge 388/2003) deve comunque essere attuato secondo l’articolo 3 del Dlgs 509/1994, che assegna ai ministeri competenti la vigilanza, anche sui regolamenti degli enti privatizzati, non potendo il giudice attribuire direttamente una prestazione.

I giudici non articolano più di tanto la decisione assunta con l’ordinanza 21470/2020, perché richiamano brevemente quanto deciso nella sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e che a sua volta cita la 1098/2012.

Nella decisione del 2019, i giudici hanno registrato l’orientamento del 2016, secondo cui il concetto di coordinamento «vale di per sé stesso quale negazione di una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell’ordinamento dell’Istituto e per converso ad affermare un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze ed in particolare alle esigenze di bilancio». Al contempo, però, hanno ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo tra reddito e pensione di anzianità, si applichi «identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati». Tale lettura valorizza il contenuto letterale del comma 1 dell’articolo 44 che estende «…il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative…»

L’Inpgi, invece, anche in una comunicazione agli iscritti post-ordinanza, evidenzia la portata del comma 7 dello stesso articolo, secondo cui «gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal Dlgs 509/1994», e che un potere autonomo di adeguare le norme alle esigenze interne e in particolare di bilancio è stato riconosciuto da altre pronunce della Cassazione, così come la giustizia amministrativa ha riconosciuto la sussistenza di una autonomia regolamentare dell’istituto. Per questi motivi l’Inpgi ha comunicato che l’ordinanza ha effetto solo sul caso concreto e che l’articolo 15 del regolamento continuerà ad essere applicato.

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