Contenzioso

Contratti aziendali non vincolanti per gli iscritti a sindacanti dissenzienti

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

I contratti collettivi aziendali si applicano a tutti i lavoratori dell'impresa, inclusi quelli che non sono iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, ad eccezione dei lavoratori che siano affiliati ad organizzazioni sindacali che, non avendo sottoscritto gli accordi, si sono pronunciate in aperto dissenso rispetto ad essi.
La Cassazione (sentenza n. 26509/2020) ribadisce questo principio partendo dal rilievo che la tutela di interessi collettivi regolati dagli accordi aziendali giustifica la loro efficacia soggettiva erga omnes, ovvero l'esigibilità delle regole fissate nei predetti accordi nei confronti di tutti i lavoratori, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
A tale proposito, il Testo Unico sulla rappresentanza siglato il 10 gennaio 2014 da Confindustria con Cgil, Cisl e Uil stabilisce che i contratti collettivi aziendali siano efficaci per tutto il personale se approvati dalla maggioranza dei componenti della Rsu o da Rsa riconducibili ad associazioni sindacali destinatarie della maggioranza delle deleghe dei contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda. In tale ultimo caso è ulteriormente richiesto un passaggio elettorale tra i lavoratori (l'accordo si intende respinto con voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti).
In questo perimetro non ricadono i lavoratori che sono iscritti a una organizzazione sindacale che non solo non ha firmato o aderito all'accordo collettivo aziendale, ma che ha manifestato la propria ostilità al contenuto dell'accordo medesimo. L'esigibilità degli accordi aziendali incontra, come confermato dalla Corte, una eccezione con riferimento a “quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso all'accordo”.
Il caso sul quale si è pronunciata la Cassazione era relativo alla contestazione da parte di alcuni autisti dell'applicazione nei loro confronti di accordi integrativi aziendali di forfetizzazione delle ore di straordinario. I lavoratori lamentavano, tra l'altro, il proprio dissenso rispetto ai predetti accordi collettivi, stigmatizzando che, in assenza di loro adesione, i predetti accordi aziendali non potessero vincolarli.
La Corte d'appello di Brescia aveva respinto la tesi degli autisti, osservando che da parte loro non era stato dedotto di essere affiliati a un'associazione sindacale dissenziente, costituendo questa condizione un presupposto essenziale per la non estensione nei loro confronti dell'accordo integrativo sullo straordinario forfetizzato.
La Cassazione conferma la decisione della corte territoriale e osserva che i contratti collettivi aziendali si applicano a tutta la popolazione aziendale, con l'eccezione dei (soli) lavoratori che abbiano aderito a un'organizzazione sindacale che si è posta apertamente in dissenso rispetto al contenuto dell'accordo.
È un tema da non sottovalutare, considerando che, in materie decisive per la gestione del personale e la competitività delle imprese, l'ordinamento affida proprio ai contratti collettivi di secondo livello uno spazio importante per adattare le regole del lavoro ai fabbisogni delle aziende.

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