Contenzioso

Indennità di maternità con calcolo diverso rispetto a quella per malattia

di Valeria Zeppilli

L'indennità di maternità va calcolata tenendo conto della retribuzione media globale giornaliera percepita dalla lavoratrice e, secondo quanto sancito dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 2 dicembre 2020, n. 27552), non può essere determinata, come qualcuno potrebbe ritenere, applicando il sistema di calcolo stabilito per l'indennità di malattia, che è un'indennità intrinsecamente diversa rispetto a quella riconosciuta dal nostro ordinamento alle lavoratrici madri.
L'equivoco potrebbe nascere dal fatto che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2001, nel disciplinare le modalità di calcolo dell'indennità di maternità, al comma 4 afferma che: «Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia».
Nel fare ciò, tuttavia, il legislatore richiama solo gli elementi che formano la base di calcolo delle indennità economiche di malattia e non dice nulla circa la loro computabilità. L'articolo 23, anzi, stabilisce espressamente che la retribuzione parametro per l'indennità spettante alle lavoratrici madri deve essere individuata nella retribuzione media globale giornaliera, ottenuta dividendo per 30 l'importo della retribuzione del mese precedente a quello di inizio del congedo.
La sostanziale differenza tra le due prestazioni (maternità e malattia) sta nel fatto che la particolare tutela della maternità impone di mantenere il più possibile il livello retributivo immediatamente precedente al congedo, in armonia con quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 37 della Costituzione, mentre questa esigenza manca con riferimento ad altre indennità, come quella di malattia appunto, i cui criteri di calcolo comportano che alcune voci retributive vengano attribuite al dipendente in maniera solo parziale.
Oltretutto, l'indennità di malattia ha alla base un'autonoma disciplina, che regolamenta sia l'evento protetto, sia i soggetti beneficiari, sia il livello di prestazioni garantite agli aventi diritto. Senza considerare che anche le modalità di finanziamento delle due tutele sono differenti.
Del resto, gli stessi indirizzi costituzionali, come ricordato dai giudici, impongono di valorizzare la finalità dell'indennità di maternità, ossia di consentire alla donna di vivere l'arrivo di un figlio senza trovarsi costretta a ridurre radicalmente il proprio tenore di vita.
Ma non solo: nel valutare la questione non bisogna trascurare che anche a livello sovranazionale la tutela della maternità è riconosciuta dall'Unione europea e dai singoli Stati membri come uno strumento che favorisce l'occupazione femminile, con conseguenti vantaggi sia sulla sostenibilità del modello sociale, sia sulla crescita del sistema economico, sia, infine, sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie.

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