Contenzioso

Sospetti fragili del Fisco? Lo studio al contrattacco

di Rosanna Acierno

Professionisti costretti sempre più spesso a fronteggiare i rilievi del Fisco in merito a presunte evasioni contestate sulla base di versamenti sul conto corrente o di prestazioni gratuite o rese a prezzi ritenuti “bassi” o, ancora, di compensi corrisposti a familiari. Il trend è confermato dalle ultime pronunce giurisprudenziali, dalle quali si evince però anche che gli indizi e le presunzioni addotte dagli accertatori possono ritenersi, a volte, insufficienti a legittimare la pretesa erariale.

Le presunzioni del Fisco

Con la recente sentenza 22905/2020 - relativa ad alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di un avvocato a cui, sulla base dell’analisi del conto corrente, venivano attribuiti maggiori redditi imponibili ai fini Irpef, Irap e volume d’affari ai fini Iva - la corte di Cassazione, nel dichiarare l’illegittimità della pretesa erariale, ha statuito che l’agenzia delle Entrate non può presumere che i versamenti sul conto corrente del professionista costituiscano compensi non dichiarati qualora quest’ultimo dimostri che le somme accreditate rappresentino delle liberalità da parte di familiari abbienti.

Allo stesso modo, sempre secondo i giudici supremi, i prelevamenti di somme cospicue dal conto corrente non possono rappresentare un indizio assoluto di evasione laddove il conto sia utilizzato dal professionista anche per fini personali e qualora egli dimostri che i prelevamenti sono compatibili con il proprio tenore di vita.

Pronunciandosi ancora sulla legittimità di un accertamento emesso nei confronti di un noto maestro d’orchestra con cui l’ufficio aveva ricostruito induttivamente il maggior reddito professionale basandosi soltanto sulla sua notorietà, la Suprema corte, con la sentenza 19957/2018, ha statuito che la fama di cui gode un professionista, pur assurgendo a valore di indizio significativo, non può costituire l’unico elemento utile a formare la presunzione posta alla base dell’accertamento, essendo necessaria la presenza di altri elementi che possano giustificare un reddito maggiore di quello denunciato.

Ancora, a seguito di un accertamento emesso nei confronti di un commercialista al quale veniva contestata una presunta sotto-fatturazione dei servizi di contabilità e di trasmissione delle dichiarazioni fiscali in quanto non in linea con gli onorari minimi fissati dall’Associazione nazionale commercialisti (a cui, peraltro, il professionista non risultava nemmeno iscritto), la Ctp di Pescara con la sentenza 504/2/2019 ha stabilito che il mero richiamo agli onorari minimi raccomandati da associazioni di categoria senza ulteriori indizi si dimostra del tutto insufficiente a fondare l’accertamento di maggiori compensi. Peraltro, i giudici pescaresi hanno fatto rilevare come la stessa Anc abbia precisato che i compensi professionali stimati devono essere intesi come “suggerimenti” e, dunque, possano essere oggetto di modifica e contrattazione al momento del conferimento dell’incarico, in relazione alla complessità e all’importanza della prestazione da eseguire.

Ne consegue che i dati ricavati dalla tabella riportata degli onorari minimi consigliati da un’associazione di professionisti non fondano, da soli e senza riscontri, una presunzione, trattandosi di un elemento singolo.

Il perimetro dei costi deducibili

In tema invece di oneri dedotti dal professionista, consentendogli di abbattere (a volte, anche in maniera significativa) il proprio reddito imponibile, la Ctp di Cremona, con la sentenza 93/2/17, pronunciandosi proprio sulla legittimità del disconoscimento del costo sostenuto da un professionista per pagare il compenso di sua moglie in qualità di collaboratrice dello studio, ha affermato che l’indeducibilità dei compensi erogati al coniuge - sancita dall’articolo 54, comma 6-bis del Dpr n. 917/86 - non opera nel caso in cui la prestazione lavorativa sia stata erogata nei confronti di un lavoratore autonomo, esercente un’arte o una professione. Il divieto opera, invece, solo nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei collaboratori occasionali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©