Accordo per l’aumento dei massimali del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato
Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba) riconosce misure volte assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali iscritti a Fsba è fornita una indennità in base all’articolo 27, del Dlgs 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31.
Le integrazioni sono previste per un massimo di 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni nell'arco di un biennio mobile, in caso di assegno di solidarietà con orario di lavoro distribuito su 6 giorni, come da regolamento Fsba.
Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito erogate da Fsba sono decise ed erogate ai lavoratori ed alle imprese dagli enti bilaterali regionali dell'artigianato facenti capo all'Ebna.
Con l'accordo interconfederale del 4 febbraio 2019 Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai con Cgil, Cisl e Uil, in relazione all'accordo 17 dicembre 2018 hanno stabilito sperimentalmente per tutto il 2019, e a modifica di quanto stabilito dal regolamento Fsba, che l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà saranno calcolati sul massimale più alto dei trattamenti di integrazione salariale (1.193,75 euro).
Inoltre la regolarità contributiva per la concessione delle prestazioni a carico del fondo viene fissata in 36 mesi continuativi dall'iscrizione al fondo medesimo.
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