Contrattazione

Sottoscritto il contratto per le imprese di restauro beni culturali

di Cristian Callegaro

L'Associazione restauratori italiani - ARI e FEDERTERZIARIO con UGL Costruzioni e l'assistenza tecnica di Ancl hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di restauro beni culturali, l'accordo del 6 agosto 2020 fissa i nuovi importi della retribuzione tabellare con decorrenze ottobre 2020, ottobre 2021 e ottobre 2022.

In particolare, a decorrere dal 1° ottobre 2020 gli importi della retribuzione tabellare assumeranno i seguenti valori:
Livello / Importo
AS / euro 2.361,12
A / euro 2.165,67
B / euro 1.872,50
C / euro 1.707,83
D / euro 1.479,50
Vengono rivisti i parametri retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'accordo precisa che i periodi di prova si intendono calcolati in giorni di calendario. Previo accordo il periodo potrà essere ridotto fino alla metà in caso di esperienza nel livello di inquadramento finale. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato inferiori al mese il periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della loro durata.

In materia di flessibilità di orario di lavoro, al fine di far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, l'azienda potrà adottare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario in particolari periodi dell'anno, per un massimo di 16 settimane all'anno.

Sempre in materia di orario di lavoro viene istituita la banca ore: ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e dicembre, potrà assentarsi per godere dei riposi compensativi al massimo il 5% degli occupati e le ore non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno retribuite come straordinario.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° luglio 2020 tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o a tempo determinato di almeno 12 mesi, saranno iscritti al fondo PreviLavoro Italia. La contribuzione al fondo è stabilita in € 129,00 annui a carico azienda. A decorrere dal mese di agosto 2020 l'azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. di € 15,00 non assorbibili, per 13 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto. In attesa del riconoscimento del relativo codice di riscossione Inps, le quote saranno nel frattempo versate all'Ente bilaterale FormaSicuro, col codice di riscossione FOSI.

All'ente bilaterale è invece dovuta una contribuzione pari ad € 8,50 mensili (€ 6,00 a carico azienda ed € 2,50 a carico lavoratore), non riproporzionata nei part time, per 13 mensilità. L'azienda che ometta il versamento della contribuzione di bilateralità è tenuta a corrispondere al lavoratore, a decorrere dal mese di agosto 2020, un E.d.r. di € 20,00 non assorbibili e non riproporzionati nei part time, per 13 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo del t.f.r.

Altre novità sono previste in materia di lavoro a termine, somministrazione e lavoro a tempo parziale.

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