Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per il settore dell’industria armatoriale

di Silvia Cainelli

Il 16 dicembre 2020 Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno siglato il nuovo Ccnl per il settore privato dell'industria armatoriale.
Il presente contratto ha durata triennale, sia per la parte economica, sia normativa e decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023.
Di seguito vengono riportate alcune novità.

Una tantum
Le Parti stabiliscono l'erogazione, con le retribuzioni di marzo 2021, ottobre 2021 e gennaio 2022, di un importo di euro 750,00 lordi a titolo di una tantum a copertura del periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e quello di dicembre 2020

Ai lavoratori marittimi iscritti alla C.R.L. o al T.P. aziendale tale somma:
- spetta ai lavoratori marittimi in C.R.L. in proporzione al periodo di permanenza in C.R.L. tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2020;
- spetta ai lavoratori marittimi al T.P. aziendale in proporzione al periodo di imbarco tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2020.
Il personale di terra invece percepirà l'importo con questi criteri:
- lavoratori assunti prima dell'1° gennaio 2018: l'importo di una tantum è corrisposto per intero;
- lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2018: l'importo è suddiviso in trentaseiesimi per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
- ai dipendenti in regime part-time l'importo deve essere erogato in proporzione all'orario di lavoro.

Trattamento economico
Per quanto riguarda gli aumenti retributivi viene stabilito un incremento complessivo frazionato in 3 tranches con le seguenti decorrenze: 1° gennaio 2022, 1° luglio 2022 e 1° luglio 2023.
A titolo di esempio gli aumenti per la figura di comandante - navi superiori a 3.000 tsl sono i seguenti:
- euro 32,80 dal 1° gennaio 2022;
- euro 82,01 dal 1° luglio 2022;
- euro 82,01 dal 1° luglio 2023.

Contributo contrattuale
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in occasione della firma del nuovo contratto, richiedono un contributo pari a 1/26 del minimo contrattuale mensile. Il lavoratore che non intende aderire alla proposta deve comunicarlo per iscritto alla propria azienda entro 5 giorni dal ritiro della busta paga. Il versamento a favore delle OO.SS. verrà infatti eseguito dalle aziende non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla consegna dei prospetti paga ai dipendenti.

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