Contrattazione

Aumento del 2% per gli impiegati dell’agricoltura

di Paola Sanna

Il 7 luglio 2021 la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la confederazione nazionale coldiretti, la Cia, la Confederdia e le organizzazaioni sindacali dei lavoratori Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil , hanno concordato il rinnovo del Ccnl per i quadri e impiegati agricoli. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023.

Trattamento economico
L'accordo prevede un incremento retributivo calcolato in percentuale sugli stipendi vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2019. Con decorrenza 1° luglio 2021, la percentuale di incremento è del 2,0 per cento. Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del Ccnl 23 febbraio 2017 i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato in vigore per le diverse categorie, si applicano già a decorrere dal 1° agosto 2021.

Una tantum
Ai lavoratori in forza al 7 luglio 2021, e il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2021, è riconosciuto un importo lordo di 225,00 euro a titolo di una tantum per gli impiegati di categoria III, riparametrato poi sulle altre categorie.

Trasferte
In caso di trasferta al di fuori del territorio comunale rispetto alla sede di lavoro, ai dipendenti è riconosciuta un'indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferte all'estero.

Previdenza complementare
Il Fondo di settore della previdenza complementare è Agrifondo, la cui contribuzione è fissata nella misura dell'1,2% della retribuzione imponibile a carico ditta e dell'1,2% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore. Con decorrenza 1° gennaio 2022, viene istituito in via sperimentale un contributo aggiuntivo a carico ditta pari a 10,00 euro mensili per ciascun impiegato e quadro, da versare ad Agrifondo. La finalità di tale contributo è quella di rilanciare il fondo di previdenza complementare.

Preavviso
Modificate le durate dei periodi di preavviso in caso di licenziamento per le assunzioni avvenute a decorrere dal 1° luglio 2021:

-per i quadri e gli impiegati di 1°, 2° e 3° categoria:
•2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
•3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
•5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
•8 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.

-Per gli impiegati di 4°, 5° e 6° categoria:
•1 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
•2 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
•4 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
•6 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.

Bilateralità
Il contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali, è fissato in 40,00 euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2021.In particolare 10,00 euro sono a carico del lavoratore a titolo di contributo di assistenza contrattuale e 30,00 euro a carico ditta (20,00 euro per il finanziamento delle attività bilaterali e 10,00 euro a titolo di contributo di assistenza contrattuale).

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