Contrattazione

Formazione, il bonus senza vincoli non toglie peso agli accordi aziendali

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Per effetto della legge 160/2019 (Bilancio 2020), il credito d’imposta per le attività di formazione cui sono sottoposti i dipendenti, allo scopo di acquisire o consolidare le competenze legate alle nuove tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, non è più condizionata alla sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello.

È un errore, tuttavia, pensare che per questa sola ragione venga meno l’utilità di concordare con i rappresentanti sindacali le regole che disciplinano le attività di formazione dei lavoratori nei vari ambiti della cyber security, dei big data, dell’internet delle cose, del cloud computing, dell’interfaccia uomo/macchina o, ad esempio, della robotica collaborativa. A ognuno di questi campi si associa inevitabilmente una più o meno accentuata trasformazione delle competenze, cui sono chiamati i lavoratori per continuare a ricoprire un ruolo attivo nell’impresa.

Si modificano le conoscenze, cambiano le mansioni, nascono nuove figure professionali che richiedono una formazione e un aggiornamento costanti. In questo rinnovato contesto, lo spazio per una contrattazione di secondo livello risulta essenziale perché consente di concertare con i rappresentanti dei lavoratori un insieme di regole che non sempre il datore potrebbe applicare unilateralmente.

Alle nuove mansioni, per effetto dell’accordo collettivo, si potrà associare la previsione di nuovi sistemi di classificazione che ridisegnano le attività incluse nei diversi livelli di inquadramento e le competenze richieste. Ai dipendenti potrà essere richiesto di svolgere mansioni di un livello inferiore, così come si potrà prevedere la rotazione dei lavoratori su più funzioni diverse, in una prospettiva di accrescimento delle capacità professionali.

L’apprendimento permanente, per effetto delle nuove regole trasferite nell’accordo aziendale, potrà essere un diritto per tutti i lavoratori chiamati a operare sui nuovi apparati produttivi, ma costituirà allo stesso tempo un obbligo la cui violazione espone il dipendente a una reazione disciplinare.

Alla formazione si potrà associare un “passaporto della professionalità” che non si limiti a misurare il grado di apprendimento acquisito ma contribuisca, quale parametro individuale, alla maturazione della retribuzione variabile dei dipendenti in funzione dei risultati raggiunti.

La trasformazione digitale delle imprese accresce l’utilizzo dei tools, dei devices e dei software. È allora necessario avere un “set” di regole comuni, un decalogo di principi per il corretto utilizzo delle apparecchiature elettroniche e l’uso responsabile della mail aziendale.

L’utilizzo delle nuove tecnologie favorisce sempre più modelli organizzativi incentrati sul lavoro agile, dove occorre regolare il diritto alla disconnessione, così come l’obbligo della reperibilità e le misure di sicurezza minima per i lavoratori (rispetto al rischio di malattie o infortuni) e per la salvaguardia dei dati aziendali (rispetto alle intrusioni informatiche). Anche in questo ambito, il ricorso al contratto aziendale risulta decisivo perché consente di avere un quadro di regole comuni e vincolanti per l’impresa e i lavoratori.

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