Contrattazione

La Commissione può valutare il ritiro dell’atto di certificazione in autotutela

di Stefano Rossi

In assenza di comunicazione dell’avvio del procedimento all’Ispettorato competente, la Commissione di certificazione potrà valutare il ritiro in autotutela. L’Ispettorato del lavoro con la nota 1981/2020 chiarisce alcuni aspetti critici legati alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro.

In particolare, secondo l'articolo 78, comma 2, del Dlgs 276/2003 la Commissione di certificazione dovrà comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro l'inizio del procedimento, al fine di poter presentare eventuali osservazioni alla certificazione. Con la nota 4340/2016 fu precisato che la comunicazione ha rilievo quale strumento per garantire l'effettiva partecipazione degli enti pubblici al procedimento. Pertanto, all'atto della comunicazione, la Commissione dovrà trasmettere tutta la documentazione utile (ovvero quella allegata all'istanza e, in primis, il contratto da certificare) ai fini dell'esercizio della facoltà di presentare osservazioni. In mancanza, quindi, l'Ispettorato dovrà richiedere una integrazione documentale necessaria a garantire la partecipazione alla formazione dell'atto di certificazione. Allo stesso modo, le autorità pubbliche hanno facoltà di partecipare alle sedute della Commissione. L'assenza della comunicazione ovvero l'assenza della documentazione utile a valutare il contratto da certificare darà luogo a un vizio procedurale con conseguente competenza del tribunale amministrativo regionale a decidere del ricorso che va presentato nel termine di decadenza di 60 giorni.

L'Ispettorato, quindi, dovrà informare la Commissione che in presenza del vizio procedurale relativo alla comunicazione potrà in via di autotutela ritirare l'eventuale atto di certificazione adottato. Ai medesimi fini, al momento della comunicazione di avvio del procedimento, l'Ispettorato territoriale dovrà verificare la legittimazione del soggetto certificatore secondo le indicazioni date con la circolare 4/2018 e con la nota 3861/2019. In particolare, l'Agenzia potrà eccepire alla Commissione la mancanza dei requisiti di legge con conseguente inefficacia del provvedimento di certificazione eventualmente adottato.

Si pensi, ad esempio, al requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro per la costituzione degli enti bilaterali certificatori. La nota dell'Ispettorato evidenzia anche casi di certificazione falsi, per i quali sarà cura dell'organo ispettivo richiedere alla Commissione di certificazione un riscontro in merito all'instaurazione e alla conclusione della procedura di certificazione, restando, comunque, impregiudicata la valutazione in ordine alla legittimità dell'organo certificatore. In esito alla richiesta di veridicità della certificazione, l'Ispettorato dovrà segnalare all'autorità giudiziaria la consumazione del reato di falso, con espressa menzione di tale circostanza nel verbale conclusivo che, evidentemente, produrrà i suoi effetti nei confronti del trasgressore. Da ultimo la nota ricorda che in assenza di specifica menzione degli effetti retroattivi dell'atto di certificazione, sarà sempre possibile adottare e ritenere efficaci eventuali provvedimenti sanzionatori rispetto al periodo non coperto dal provvedimento certificativo.

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