Contrattazione

Contratti a termine, la proroga vale anche per la somministrazione

di Giampiero Falasca

La proroga d’ufficio dei contratti di somministrazione a termine prevista dalla legge 77 di conversione del decreto rilancio (articolo 93, comma 1 bis) rischia di introdurre l’ennesimo elemento di rigidità e confusione nel nostro ordinamento giuslavoristico. La norma stabilisce che per i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, il termine dei rispettivi rapporti viene prorogato nella misura equivalente al periodo in cui l’attività è rimasta sospesa a causa dell’emergenza da Covid-19.

Il concetto di fondo della norma, seppure discutibile, è chiaro: se un lavoratore a tempo è stato messo in cassa integrazione per un mese, la scadenza del suo contratto slitta per un periodo di uguale durata. È altrettanto chiaro che questo effetto si verifica in automatico, senza alcuno spazio discrezionale di scelta per il datore di lavoro.

Meno chiare sono le modalità applicative della regole, considerato che la somministrazione nasce da due contratti: un accordo commerciale, stipulato tra agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice, nel quale sono fissate le condizioni della fornitura (numero di persone, costo, durata eccetera), e un contratto di lavoro, stipulato tra il dipendente somministrato e l’agenzia. La legge non tiene conto dell’esistenza di questo doppio rapporto, e in particolare non spiega qual è il termine che viene prorogato: tale effetto riguarda solo il contratto di lavoro o interessa anche quello commerciale?

Se la proroga dovesse riguardare solo il contratto di lavoro, l’impresa utilizzatrice potrebbe rifiutare la prestazione del lavoratore beneficiario della proroga, lasciando all’agenzia l’onere di sostenere il costo del dipendente e quello di trovargli una collocazione per il periodo aggiuntivo.

Questa lettura sarebbe, tuttavia, sbagliata: il legislatore, pur avendo usato una formula infelice e imprecisa, ha mostrato la chiara volontà di far continuare la missione del somministrato presso l’impresa dove stava lavorando prima della cassa integrazione: in questo senso va inteso il riferimento esplicito alla somministrazione, intesa come fattispecie complessa che abbraccia tutti i rapporti contrattuali connessi. La proroga deve quindi essere riferita a entrambi i contratti, con la conseguenza che le imprese utilizzatrici non potranno rifiutare la prestazione del lavoratore, dovendo considerare prorogato ex lege anche il rapporto commerciale con l’agenzia (applicando tutte le condizioni pattuite inizialmente).

Un altro problema può riguardare la durata della proroga: come si calcola il periodo da recuperare nel caso in cui la sospensione sia stata saltuaria e intermittente (ad esempio solo alcuni giorni alla settimana oppure solo alcune ore, alternati con giorni e ore lavorate)? Considerato che il legislatore ha inteso agevolare il recupero dei soli periodi di lavoro persi, la durata della proroga dovrà essere calcolata considerando solo le giornate e le ore di effettiva fruizione della cassa.

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