Contrattazione

Sui contratti a termine proroghe differenziate

di Silvia Ciucciovino, Enzo De Fusco e Riccardo Fuso

Il decreto Agosto (Dl 104/2020) ha cambiato per la quarta volta in pochi mesi la disciplina della proroga e del rinnovo dei contratti a termine e ha abrogato la discussa norma che ne stabiliva la proroga automatica per un periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa a causa del Covid.

Il nuovo articolo 93 del decreto Rilancio (Dl 34/2019, convertito dalla legge 77/2020) prevede la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di dodici mesi e ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, senza indicare la causale. La norma è da ritenersi applicabile anche ai contratti a termine a scopo di somministrazione. L’atto di proroga o rinnovo, dunque, deve essere firmato prima di fine 2020 e ragionevolmente deve riguardare contratti che scadono entro la stessa data.

Si pone il problema di prorogare un contratto entro il 31 dicembre 2020 ma con anticipo rispetto alla scadenza naturale: si pensi ad esempio, a un contratto che ha la scadenza naturale fissata al 31 marzo 2021. In questa ipotesi, l’eventuale proroga anticipatamente pattuita nel 2020 dovrebbe avere un oggettivo e solido fondamento tecnico-organizzativo, per allontanare il rischio di una condotta in frode alla legge.

La proroga è consentita una sola volta, in deroga all’articolo 21 del Dlgs 81/2015. In considerazione del perentorio richiamo della norma alla durata massima complessiva di 24 mesi, non pare possibile prendere in considerazione la maggiore durata complessiva eventualmente stabilita dai contratti collettivi.

La norma si applica a tutti i contratti a termine, non solo a quelli in corso al 23 febbraio, compresi i contratti di lavoro in somministrazione. Potrebbero quindi essere rinnovati, entro il 31 dicembre, anche i contratti a termine cessati prima del 23 febbraio o sorti dopo tale data.

La proroga in base al nuovo articolo 93, comma 1, è consentita anche per i contratti stipulati per ragioni sostitutive o stagionali e che si avviano alla scadenza entro fine anno.

La nuova normativa sostituisce integralmente quella precedentemente contenuta nell’articolo 93, primo comma: pertanto, è possibile prorogare anche contratti a termine già prorogati in base alla disposizione precedente.

Il nuovo articolo 93 si affianca alla possibilità di proroga e di rinnovo già prevista dall’articolo 19-bis del decreto Cura Italia per i datori che fruiscono degli ammortizzatori Covid, comunque entro l’arco temporale di fruizione di tali ammortizzatori.

Da entrambe le norme emerge chiara l’intenzione del legislatore di favorire, in relazione all’emergenza epidemiologica, la proroga e il rinnovo dei contratti a termine, superando alcuni limiti posti dalla disciplina generale (Dlgs 81/2015), in modo da rendere più agevole la prosecuzione dei contratti e la continuità occupazionale per i lavoratori che rischierebbero altrimenti di rimanere senza lavoro per scadenza del termine.

La stratificazione normativa avvenuta nel giro di pochi mesi pone però il problema della successione nel tempo delle diverse disposizioni che hanno modificato a più riprese le regole della proroga e del rinnovo.

I datori di lavoro devono tenere conto della disciplina applicabile a seconda del momento di stipulazione dei contratti, tanto che per diversi lavoratori a termine nella stessa impresa possono trovare applicazione regole diverse. L’articolo 19-bis e le tre diverse versioni dell’articolo 93 succedutesi nel tempo fanno riferimento:
- a platee diverse di datori di lavoro (in base alla fruizione o meno degli ammortizzatori Covid);
- ad ambiti differenti di contratti a termine (in corso o meno al 23 febbraio) e di apprendistato;
- a deroghe differenziate ai limiti previsti dal regime generale in materia di divieti, stop and go, durata massima complessiva, numero di proroghe, causali della proroga.

Bisogna quindi scandire il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 (inizio della fruizione degli ammortizzatori Covid) e il 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) in quattro diversi periodi (si veda la tabella in pagina). E per ciascun periodo individuare quali flessibilità/rigidità operano nella proroga e nel rinnovo dei contratti.

Stante l’intenzione del legislatore di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori a termine, ad avviso di chi scrive la deroga prevista dall’articolo 8 del Dl 104/2020 parrebbe afferente tutte le prescrizioni di cui all’articolo 21 (causali, stop and go, numero di proroghe).

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