Contrattazione

Il Lavoro: «Per i rider niente cottimo»

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di Paolo Tosi

Il ministero del Lavoro ha diffuso ieri la circolare 17 «in tema di tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ai sensi degli articoli 2 e 47 bis e seguenti, del decreto legislativo n. 81/2015»), firmata dal capo dell’ufficio legislativo Giuseppe Bronzini, già presidente della sezione Lavoro della Cassazione.

Si tratta del secondo intervento diretto dell’ufficio legislativo nella spinosa vicenda dei lavoratori delle piattaforme digitali nell’arco temporale di due mesi.

Il 15 settembre scorso è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale da parte di Assodelivery e Ugl Rider.

Con rara tempestività, dopo soli due giorni, con nota del 17 settembre 2020, l’ufficio legislativo si è espresso in termini dubitativi circa la rispondenza di tale contratto ai requisiti richiesti dall’articolo 47 bis ai fini della capacità di derogare alle disposizioni contenute nel decreto.

Il 30 ottobre 2020 è stata pubblicata la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro che fornisce agli ispettori le coordinate per individuare «i casi in cui sia possibile configurare un genuino rapporto di lavoro autonomo e quelli in cui, invece, trovi applicazione la disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81».

Quanto alla contrattazione collettiva in deroga, l’Ispettorato nazionale, diversamente dalle indicazioni ora offerte dall’Ufficio legislativo, lascia aperta la possibilità che il Ccnl rider possa superare il vaglio di riconducibilità all’articolo 47 quater del Dlgs 81/2015 e altresì che in tal caso possa «superare il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato sui minimi dei contratti di settori affini».

Tutto ciò, evidentemente, non è risultato gradito all’estensore della nota del 17 settembre 2020. Da qui la circolare 17 di ieri.

Il rilievo di carattere generale che può muoversi alla circolare è quello di ingerirsi con una certa disinvoltura nella delicata materia della libertà di azione e contrattazione collettiva tutelata dall’articolo 39 della Costituzione e di operare delle valutazioni che sembrano piuttosto riservate al prudente vaglio della magistratura.

La questione nodale che investe appunto i profili di cui all’articolo 39 è quella dell’ambito della categoria rispetto alle attività svolte in concreto dalle imprese e dai loro collaboratori. In altri termini, nell’emergere di nuove branche di attività produttive e commerciali e di nuove forme di collaborazione, si tratta di stabilire se si debba o no attribuire rilevanza decisiva all’ambito di attività scelto da tali imprese e alla tipologia di collaborazioni che sono in essa coinvolte.

Secondo la circolare, i Ccnl ex articoli 47 bis e seguenti non possono stabilire per i rider lavoratori autonomi compensi a cottimo, mentre i Ccnl adottati in base all’articolo 2 per i rider etero-organizzati, non avendo alcun limite (limite che non c’è neanche nel 47 quater a dire il vero), potrebbero prevedere il cottimo puro. Salvo, naturalmente, che l’interprete non voglia farsi legislatore.

In realtà, con l’articolo 47 quater del Dlgs 81/2015 la definizione dei criteri di determinazione del compenso, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione e all’organizzazione del committente, è stata demandata tout court ai contratti collettivi (senza precisazione del relativo livello contrattuale) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Il Ccnl 15 settembre 2020 si inserisce nello spazio che il legislatore ha lasciato alle organizzazioni sindacali e datoriali e con gli articoli da 10 a 13 prevede una forma di pagamento diversa dal «compenso minimo orario» (articolo 47 quater), prevendendo una forma di cottimo con una serie di correzioni legale a situazioni espressamente previste.

La circolare n. 17/2020 del ministero del Lavoro

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