Contrattazione

Lavoratore in formazione solo se escluso dalla cassa

di Silvia Ciucciovino e Enzo De Fusco

Può accedere al Fondo nuove competenze anche l’azienda che ha in corso programmi di cassa integrazione ma a condizione che i lavoratori sospesi o in riduzione di orario siano diversi da quelli destinatari del progetto formativo. Sembra essere questo l’orientamento del ministero del Lavoro e dell’Anpal in questa fase di prima applicazione dello strumento innovativo introdotto dall’articolo 88 del Dl 34/2020 (Dl Rilancio).

Il Fondo nuove competenze è pienamente operativo dal 4 novembre: è uno strumento di politica attiva che finanzia il costo delle ore di lavoro da destinare alla formazione fino a 250 ore, per ciascun dipendente. Sono stati stanziati 430 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021. Di seguito alcune questioni operative da tenere presenti.

La rimodulazione dell’orario
La norma prevede che l’accordo sindacale da sottoscrivere per accedere al Fondo effettui la «rimodulazione» dell’orario di lavoro, che non significa riduzione di orario. Piuttosto, una parte delle ore di lavoro contrattuali viene destinata alla formazione in luogo della prestazione di lavoro.

Ciò significa che le ore di formazione sono computate nell’orario di lavoro e saranno utili a maturare tutti gli istituti economici e normativi tipici del lavoro subordinato.

Chi può accedere al Fondo
In base al decreto interministeriale 9 ottobre 2020, sono interessati alla norma tutti i datori del settore privato (imprese, professionisti o associazioni) indipendentemente dalla dimensione (micro, media o grande) che sottoscrivono un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro. Né l’articolo 88 né il decreto attuativo pongono limiti alla tipologia di lavoratori destinatari delle misure.

Quindi, i progetti di formazione potranno riguardare operai, impiegati, quadri e dirigenti. I dirigenti, pur essendo sottratti a limiti massimi di orario, ben possono essere destinatari di un piano di rimodulazione del loro impegno orario, destinandolo alla formazione.

Gli accordi collettivi
I contratti collettivi di lavoro che stabiliscono la rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare alla formazione possono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o dalle loro rappresentanze aziendali. Sul fronte datoriale l’accordo aziendale è sottoscritto dall’azienda o tramite l’associazione cui conferisce il mandato. L’accordo territoriale è sottoscritto dall’associazione di categoria.

Dal lato sindacale è sufficiente la sottoscrizione da parte di una sigla (come suggerisce la preposizione «da» anziché «dalle» contenuta nell’articolo 88). In questo caso l’accordo sarà valido per tutti i lavoratori dell’azienda, in quanto è assolto l’obbligo di procedimentalizzazione di un potere che comunque compete al datore di lavoro di impegnare il lavoratore in attività di formazione durante l’orario di lavoro.

L’accordo deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, anche se il ministro del Lavoro ha già annunciato la proroga al 2021.

La norma prevede che il progetto formativo sia svolto e concluso entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto (120 giorni se presentato dai fondi interprofessionali). Ad ogni modo, il termine deve intendersi ordinatorio e in caso di motivata richiesta potrà essere prorogato.

L’onere rimborsabile
L’onere rimborsabile dal Fondo, inclusivo di contribuzione previdenziale, non sembra comprendere i ratei delle mensilità aggiuntive e il Tfr. L’onere da prendere in considerazione è quello puntuale relativo a ciascun lavoratore interessato alla formazione e non un valore standard.

Particolarmente interessante è la modalità di riconoscimento delle somme. Le aziende possono ricevere un primo acconto fino al 70% e poi il saldo.

Il saldo può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, attraverso il modello Richiesta di saldo nei 40 giorni successivi alla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Aiuto di stato
Da più parti è stato posto il problema se questa iniziativa sia esclusa o meno dalla materia degli aiuti di Stato o se sia riconducibile alle disposizioni comunitarie sugli aiuti Covid. La misura rimborsa il costo del lavoro. Non si applicano quindi i limiti sugli aiuti di Stato alla formazione. Non è una norma selettiva, perché ha un campo di applicazione generale ed esteso, quindi non presenta le caratteristiche proprie degli aiuti di Stato.

Che cosa fare per accedere alle risorse

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