Contrattazione

La piattaforma ha potere direttivo? In soffitta le collaborazioni organizzate

di Adalberto Perulli

Il dibattito sulla regolazione applicabile ai rider si arricchisce con la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 novembre 2020 sul caso di un ciclofattorino di Foodinho, qualificato come lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del Codice civile. Questa soluzione era rimasta aperta anche dopo la sentenza della Cassazione n1663/2020 ed è stata per la prima volta adottata con una sentenza in cui si affastellano diverse linee di ragionamento, tutte protese a riconoscere nella figura del rider le stigmate della subordinazione.

Il Tribunale reinterpreta l’articolo 2094 del Codice civile alla luce della rivoluzione digitale che abilita la piattaforma, correttamente qualificata come impresa di servizi e non mero intermediario, a utilizzare metodi di organizzazione del lavoro che riflettono, sia pure in forme atipiche, la dipendenza gerarchica e l’assoggettamento ai poteri di direzione, controllo e disciplinare che hanno forgiato la nozione di subordinazione in epoca “fordista”.

Ciò che desta perplessità è la metodologia impiegata dal Tribunale, che mobilita diverse (e fra loro incompatibili) nozioni di subordinazione: dalla “doppia alienità”, in cui il potere direttivo è sostanzialmente espunto a vantaggio di un’alterità strutturale del lavoratore rispetto all’organizzazione del lavoro e ai suoi prodotti, alla nozione di “subordinazione attenuata”, in cui il potere direttivo, pur presente, si affievolisce sino a perdere rilievo in ragione delle condizioni di relativa autonomia del prestatore, sino alla più tradizionale visione incardinata sull’esercizio del potere direttivo in base all'articolo 2094 del Codice civile. Secondo il Tribunale il potere direttivo è ravvisabile nella misura in cui il rider non è realmente libero di scegliere non solo il quando ma anche l’an della prestazione, potendo solo prenotarsi per i turni messi a disposizione dalla piattaforma e distribuiti sulla base di un punteggio, determinato, fra l’altro, in ragione delle condotte del lavoratore (tra cui il rifiuto di un turno prenotato). Inoltre il rider subirebbe sanzioni disciplinari “atipiche”, consistenti nella penalizzazione classificatoria e, al limite, nella disconnessione dalla piattaforma.

Ora, se è certamente vero che il rider viene condizionato nella sua libertà di scelta dai criteri stabiliti dalla piattaforma (la quale assegna gli slot in base al punteggio assegnato dall’algoritmo), non si può automaticamente dedurne il pieno assoggettamento del prestatore a etero-direzione ex articolo 2094 del Codice civile. L’esercizio del potere direttivo riguarda infatti la conformazione della prestazione, oltre che la determinazione delle modalità attuative della stessa, la scelta del luogo e dei tempi di esecuzione, e presuppone a monte la piena soggezione del prestatore al potere datoriale: diversamente dal lavoratore della catena di montaggio, richiamato nella sentenza palermitana, che non ha alcuna possibilità di sottrarsi al potere direttivo, il rider può rifiutarsi di accettare una chiamata, o svincolarsi da un impegno già assunto, benchè tale libertà lo svantaggi in termini di punteggio e, quindi, in termini di migliori occasioni di lavoro (tali penalizzazioni sono però espressamente vietate dall’articolo 47-quinquies, del Dlgs n. 81/2015, che sancisce come illegittima l’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della chiamata da parte del rider).

L’eclettismo metodologico rischia così di trasformarsi in una coesistenza di concetti eterogenei, forse un po’ frettolosamente assemblati dal Giudicante per giustificare la propria decisione. Se si vuole aprire un viatico giuridicamente rigoroso verso la qualificazione dei riders ai sensi dell’articolo 2094 del Codice civile sarà quindi opportuno chiarire meglio i nodi interpretativi che ancora restano sul tappeto, consapevoli, peraltro, che, imboccata questa via, si mette in soffitta sia l’articolo 2, comma 1, sulle collaborazioni organizzate dal committente, sia la contrattazione collettiva prevista dal comma 2, sia la stessa legge 128/2019 a tutela dei rider autonomi.

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