Previdenza

Poligrafici

L'Inps, con circolare n. 86 del 3 luglio 2014, fornisce le istruzioni al Dpr 157/2013 che ha avviato una prima armonizzazione di alcuni fondi previdenziali speciali alle nuove regole pensionistiche in vigore dal 2012.

Di seguito evidenziamo le novità relative ai lavoratori poligrafici.

In questo caso il regolamento ha cambiato le regole per il prepensionamento a favore dei lavoratori poligrafici previsto dall'art. 37 della legge 416/1981, ridefinendo le condizioni alla luce delle norme introdotte dalla riforma pensionistica del 2011. Si tratta innanzitutto dei lavoratori poligrafici dipendenti da imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Il prepensionamento per questi lavoratori sarà possibile, in relazione alle pensioni decorrenti da febbraio 2014, per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 35 anni e 3 mesi di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni e 3 mesi di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni e 3 mesi di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, senza attribuzione di incrementi convenzionali.
Qualora in favore dell'assicurato risultino accreditati contributi nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, e l'assicurato intenda ricongiungere gli stessi nell'assicurazione generale obbligatoria, ai fini del perfezionamento del diritto al prepensionamento, la domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979 va presentata prima della decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato.
Resta ferma la disposizione secondo cui il predetto trattamento spetta ai lavoratori ammessi alla Cassa integrazione straordinaria e che fanno parte di aziende in crisi.
Tali lavoratori per accedere al prepensionamento devono operare la scelta entro 60 giorni dall'immissione al trattamento stesso, oppure entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva, qualora l'opzione avvenga durante la fruizione del medesimo.
La norma precedente disponeva che ai lavoratori posti in cassa integrazione in possesso di 1664 contributi settimanali (o 384 mensili) è riconosciuto il diritto di accedere al trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, con un massimo di 35 anni.

di Pietro Gremigni

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