Previdenza

Secondo pilastro, la tassazione al 20% apre la strada ai fondi pensione europei

di Claudio Pinna

Aumentare la tassazione della previdenza complementare secondo quanto previsto dall'attuale disegno di legge di stabilità potrebbe comportare, come effetto boomerang, un significativo trasferimento dei risparmi dei lavoratori verso i fondi esteri, a partire da quelli paneuropei.

Qualora il Governo decidesse effettivamente di incrementare al 20% (dall'attuale 11%; 11,5% per il 2014) la tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari, assumerebbe, infatti, particolare interesse per i lavoratori italiani la partecipazione ai fondi pensione costituiti all'estero e in particolare in quei paesi dell'Unione europea che non prevedono alcuna tassazione dei rendimenti netti ottenuti dai programmi pensionistici.

I fondi che potranno essere utilizzati sono quelli disciplinati dalla Direttiva Ue n. 41 del 3 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni (i cosiddetti fondi paneuropei). La Direttiva, infatti, consente ai dipendenti la partecipazione ad un programma costituito in uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione. La possibilità è particolarmente interessante anche per le società italiane che sinora, salvo rare eccezioni, non si sono avvalse dell'opzione e che adesso però potrebbero rivedere la loro posizione. Sulla base di quanto stabilito dalla Direttiva, infatti, le società multinazionali possono istituire un unico fondo pensione (anziché uno in ciascuno dei Paesi nei quali operano). La localizzazione è a completa discrezione della società, indipendentemente dalla sua provenienza e dagli Stati nei quali è presente.

La costituzione del fondo pensione unico consente di ottenere tutta una serie di vantaggi che si traducono in genere in una riduzione dei costi operativi sostenuti. Diverse funzioni vengono infatti centralizzate, la governance è resa più efficiente, il monitoraggio più diretto. In particolare la gestione del patrimonio può essere organizzata in maniera decisamente più efficace, generando significative economie di scala (e talvolta un incremento dei rendimenti ottenuti).

In Italia la Direttiva è stata recepita attraverso il Dlgs 28/07. I benefici fiscali concessi ai versamenti destinati alla previdenza complementare (ex Dlgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni) sono stati estesi anche ai programmi paneuropei. Il processo attraverso il quale un fondo pensione può essere reso operativo è interamente definito. In sintesi, la domanda deve essere indirizzata all'autorità di vigilanza dello Stato nel cui ambito si intende costituire il fondo pensione. Entro tre mesi la richiesta è poi trasmessa alle autorità di vigilanza dei Paesi nell'ambito dei quali è presente la forza lavoro. Le autorità di vigilanza hanno quindi due mesi di tempo per manifestare le loro eventuali osservazioni. La gestione del fondo pensione, infatti, fatta salva la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e del lavoro, segue le disposizioni del Paese in cui il programmo è stato costituito. Alla luce delle disposizioni che il Governo si appresterebbe ad emanare, quindi, le società e i lavoratori potrebbero ritrovare obiettivi comuni decidendo di aderire ad un fondo pensione costituito in uno Stato dove appunto non si preveda alcuna tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti effettuati. Belgio, Lussemburgo ed Irlanda, ad esempi,o potrebbero essere a tal fine presi in considerazione.

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