Previdenza

Naspi e contribuzione figurativa

di Pietro Gremigni

Con l'introduzione della Naspi dal 1° maggio 2015 due sono le novità principali nel riconoscimento dell'accredito figurativo dei periodi di disoccupazione. Una legata al tetto mensile massimo di commisurazione della retribuzione figurativa e l'altro al criterio di neutralizzazione del predetto valore massimo nel determinare la retribuzione pensionabile in caso di pensione mista.
L'Inps con la circolare 94/2015 nel riepilogare l'articolata disciplina della Naspi non approfondisce le concrete modalità di applicazione della norma rimandando ad una successiva circolare, benché comunque circoscriva il criterio della neutralizzazione al calcolo retributivo e non contributivo.


La nuova regola Naspi – L'articolo 12 del Dlgs 22/2015 stabilisce che la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione base per calcolare l'indennità, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso.
Le retribuzioni computate nei limiti indicati, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Le regole con l'Aspi – Le precedenti regole di accredito figurativo dei periodi indennizzati con l'Aspi o la mini Aspi stabilivano che per i periodi di fruizione dell'indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Tale criterio continuerà a valere per gli eventi di disoccupazione indennizzati con l'Aspi e cioè quelli sorti fino al 30 aprile 2015.


Disoccupazione e contributi figurativi – Non cambiano con la Naspi i criteri di riconoscimento dei contributi figurativi per il diritto e la misura della pensione durante i periodi di disoccupazione, salvo che non sia richiesto il versamento di contributi effettivi.
Così, ad esempio, per maturare i 20 anni di anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia i periodi di disoccupazione sono utili.
Mentre per maturare l'anzianità contributiva per la pensione anticipata, oggi pari a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini, occorre avere accreditato almeno 35 anni di contributi effettivi, per determinare i quali i periodi disoccupazione non possono essere conteggiati.


Calcolo della retribuzione figurativa – In generale quando si determinano i contributi figurativi in corrispondenza di periodi di mancata prestazione, occorre stabilire la retribuzione figurativa su cui calcolare la contribuzione in base alle aliquote di finanziamento vigenti.
Con la Naspi la retribuzione è pari alla retribuzione utile per conteggiare l'indennità moltiplicato 4,33, il tutto entro il massimale Naspi (1.300 euro) moltiplicato 1,4 volte e quindi entro 1.820 euro mensili.
Per calcolare le quote retributive A e B della pensione, nel caso di applicazione del tetto massimo, occorre verificare se procedere o meno alla neutralizzazione del tetto stesso. Vediamo come, in attesa delle precisazioni dell'Inps.
Occorre, innanzitutto, sviluppare separatamente due calcoli:
• il primo riferito alla retribuzione media pensionabile (quote A e B) senza inserire la retribuzione figurativa massima, quindi considerando il periodo indennizzato come neutro: ciò comporta la necessità di andare a ritroso per “recuperare” le retribuzioni effettive di quei 6 mesi (26 settimane) per totalizzare rispettivamente 260 e 520 settimane.
• il secondo riferito alla retribuzione media pensionabile inserendo le retribuzioni figurative massime pari a 1.820 euro mensili.
Si confrontano i due importi delle retribuzioni medie e se il valore del 2° fosse inferiore al 1°, si dovrà prendere in considerazione quest'ultimo ai fini del calcolo delle quote A e B.
Se prevalesse, invece, il valore con l'inserimento della retribuzione figurativa, varrebbero le settimane indennizzate (diritto e misura) in corrispondenza delle quali la retribuzione pensionabile sarebbe costituita dalle 1.820 euro mensili, da rivalutare fino alla decorrenza della pensione.
Per riepilogare, i criteri di calcolo della retribuzione media pensionabile delle quote A e B sono i seguenti:
1) se il valore della retribuzione figurativa è inferiore a 1.820 euro mensili, allora questo valore rappresenta la retribuzione pensionabile dei periodi indennizzati con la Naspi;
2) se il valore della retribuzione figurativa supera il massimale, quest'ultimo rappresenta la retribuzione pensionabile dei periodi indennizzati solo se di valore superiore alla retribuzione pensionabile determinata neutralizzando i periodi di Naspi;
3) se il valore della retribuzione figurativa dovesse superare il massimale, verrà assunta come base pensionabile quella effettiva qualora questa sia superiore alla retribuzione pensionabile calcolata col massimale.


Montante contributivo – Come specificato dalla circolare 94/2015 nel caso di applicazione del massimale, sarà quest'ultimo a costituire la base di calcolo dei contributi da accreditare nel montante contributivo utile a stabilire l'importo della quota contributiva della pensione. Ciò anche nel caso in cui il massimale sia stato neutralizzato per calcolare la retribuzione pensionabile.

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