Previdenza

Ragionieri, quota retributiva con un solo metodo

di Matteo Prioschi

Il calcolo della quota di pensione retributiva precedente al 2007 della pensione dei ragionieri va fatta applicando le regole in vigore alla data di maturazione del diritto a pensione. Con l'ordinanza 4675/2019, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali nei confronti della decisione presa dalla Corte d'appello di Milano in merito alle regole di calcolo dell'assegno previdenziale liquidato a un iscritto con decorrenza 1° gennaio 2002.

Nel 2002-2003 la Cassa ha introdotto il sistema contributivo al posto di quello retributivo, e nel fare ciò è stato previsto il calcolo di due quote di pensione: una retributiva e una contributiva. Secondo la Corte d'appello, ma anche il tribunale, in applicazione del principio del pro rata (prima dell'attenuazione introdotta dalla legge 296/2006), la quota retributiva andrebbe determinata calcolando tante quote di pensione quali sono i sistemi di calcolo succedutisi nel tempo.

La Cassazione, invece, precisa che non va «fatta applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo», ma si deve fare riferimento alla data di maturazione del diritto a pensione per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A. Nel caso specifico, vanno utilizzate le disposizioni dell'articolo 49 del Regolamento di esecuzione della Cassa del 1997, in base cui la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizioni e contribuzione, al 2% della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quelli di maturazione del diritto a pensione.

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