Previdenza

Il rigetto della certificazione può non compromettere la decorrenza di Ape sociale e pensione per precoci

di Arturo Rossi

Importanti chiarimenti in merito all’Ape sociale e ai trattamenti pensionistici anticipati in favore di lavoratori precoci. Li ha forniti l'Inps con messaggio 8 novembre 2019, numero 4097.

In particolare l'intervento dell'istituto si è reso necessario in quanto sono state avanzate richieste di delucidazioni sulla decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori precoci e dell’Ape sociale in caso di presentazione della domanda contestualmente o successivamente a una prima domanda di certificazione respinta, qualora venga poi accolta una seconda nuova domanda di certificazione dei requisiti.

Viene richiamata la circolare 99/2017, con la quale era stato precisato che la presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate, rispettivamente, alla presentazione e all'esito dell'istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.

In maniera specifica, era stato chiarito che la domanda di pensione è presentata, con modalità telematica, all'Inps e il relativo trattamento è corrisposto, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella circolare 100/2017, era stato chiarito che «contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale di cui all'art. 4 del decreto o nelle more dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all'Ape sociale di cui all'art. 7 del decreto. In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni, l'indennità dell'Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa; per la verifica della cessazione dell'attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell'Ape sociale».

A tal proposito, l'Inps indica i seguenti criteri da seguire per la definizione delle domande.

1) Prima certificazione respinta - domanda di pensione/indennità ape sociale ancora in carico alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione.
In tale caso, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione consente l'accoglimento della domanda di pensione o di indennità originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della domanda di certificazione.
In particolare, all'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata.

2) Prima certificazione respinta – seconda domanda di certificazione definita con esito positivo - domanda di pensione/ape sociale "abbinata" alla prima domanda di certificazione rigettata solo dopo la presentazione della seconda certificazione.
In tale caso, per effetto di quanto descritto al caso precedente, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito l'accoglimento della domanda di pensione/indennità Ape sociale originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione.
Pertanto, su istanza dell'interessato, la domanda relativa al beneficio pensionistico/indennità a suo tempo rigettata, dovrà essere riesaminata e ad essa andrà attribuita la decorrenza del trattamento in relazione alla seconda certificazione definita con esito positivo. In particolare, all'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata.

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