Previdenza

Professori e ricercatori universitari che prestano assistenza sanitaria in aziende ospedaliere, nuovi chiarimenti

di Luca Vichi

Con messaggio 1281/2019 l'Inps era intervenuto per chiarire gli effetti pensionistici dell'obbligo di iscrizione e contribuzione dovuta a favore di professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono, sulla base di specifici protocolli di intesa e in aggiunta all'attività didattica e di ricerca, anche attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate.

Ora l'istituto, con il messaggio 4171 del 14 novembre 2019, ritorna sull'argomento fornendo alcune precisazioni in merito agli effetti pensionistici dei trattamenti aggiuntivi graduati percepiti dal personale in esame.

Retribuzione di posizione
Per quanto attiene il trattamento economico relativo alla responsabilità connessa al diverso tipo di incarico, il messaggio precisa come lo stesso possa considerarsi aggiuntivo al trattamento economico fondamentale e quindi rilevante ai fini del trattamento pensionistico in quota A (prima quota di pensione).
Diversamente, eventuali importi relativi alla retribuzione di posizione variabile aziendale concorrono alla determinazione della quota B (seconda quota di pensione) non essendo predeterminati o relativi a particolari condizioni di lavoro.

Indennità di esclusività
Anche l'indennità di esclusività, evidenzia l'Inps nel messaggio 4171, rientra, ai fini pensionistici, tra le voci retributive rilevanti ai fini del trattamento pensionistico in quota A. Tale indennità però non risulta computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18 per cento.

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