Previdenza

Le nuove modalità per compensare crediti e debiti

di Antonio Carlo Scacco

L’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 prevede che i contribuenti, per compensare i propri crediti e debiti, effettuino versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti riferiti allo stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti. Il Dl 124 del 26 ottobre 2019, in vigore dal giorno successivo e in corso di conversione, al fine di contrastare la pratica delle indebite compensazioni modifica la disciplina relativa. In particolare:

a) il comma 1 dell'articolo 3 sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sostanzialmente estendendo la disciplina già prevista per i crediti Iva anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Si prevede pertanto che, per queste ultime, sia possibile compensare per importi superiori a 5mila euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito (come già previsto per i crediti Iva). Tali misure servirebbero a effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.
Da notare che il comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, consente già alla agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentino profili di rischio al fine del controllo dell'utilizzo del credito. A seguito del controllo, in caso di esito positivo (ovvero in ogni caso decorsi trenta giorni) la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione. In caso di esito negativo del controllo la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

b) il comma 2 del medesimo articolo 3 estende a tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita Iva, l'obbligo di utilizzare modalità l'F24 in modalità di pagamento telematiche.
Quindi tutti coloro che vorranno effettuare la compensazione (anche i privati) dovranno necessariamente utilizzare l'F24 telematico (Entratel e Fisconline, sia con saldo zero, sia con saldo positivo). Non sono più ammessi servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. Precedentemente tale limitazione si applicava ai soli soggetti titolari di partita Iva. Tale obbligo si estende ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio il bonus Renzi di 80 euro).
Occorre fare attenzione al fatto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

c) il comma 4 dell'articolo 3 prevede che l'agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail possano definire procedure di cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24. In base a tali procedure, che saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti, potranno essere effettuate segnalazioni qualificate alle Entrate relativamente a operazioni che presentino profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

I profili sanzionatori
Nei casi di indebita compensazione si prevede una specifica disciplina sanzionatoria.
Attenzione: la decorrenza delle nuove sanzioni avverrà a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

A seguito di controllo, nei casi in cui i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di 30 giorni e applica contestualmente la sanzione di 1000 euro per ciascuna delega non andata a buon fine.
Si esclude l'applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione.

Ove, a seguito della comunicazione il contribuente entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia . L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno (un successivo provvedimento adottato dal direttore dell'agenzia delle Entrate definirà le disposizioni attuative).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©