Previdenza

Le nuove indicazioni Inps sulla prescrizione dei contributi dovuti alle gestioni pubbliche

di Silvano Imbriaci

Un'ulteriore circolare dell'INPS si aggiunge al quadro normativo e di prassi già notevolmente stratificato in materia di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti. Il problema di fondo è costituito dalla necessità di valorizzare e tener conto dei periodi retributivi per i quali la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici risluta prescritta.
A fronte di una prima ricognizione della materia, affrontata dalla circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017, l'Istituto è tornato nuovamente sul tema con la circolare n. 169 del novembre 2017, sostitutiva di quella, sia per precisare meglio l'ambito di applicazione dei rimedi utilizzabili in caso di mancato versamento, sia, anche e soprattutto, per differire (al 1 gennaio 2019 – poi ulteriormente al 2020 con la circolare n. 117/2018) l'applicazione delle disposizioni contenute nella precedente circolare n. 94.
Successivamente, dopo l'intervento legislativo del gennaio 2019 (art. 19 D.L. n. 4) che ha inciso direttamente sul regime temporale di applicazione dei termini di prescrizione, l'Istituto è tornato sulla questione con la circolare n. 122 del 6 settembre 2019, e, da ultimo, essendo stata disposta ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del differimento dei termini di prescrizione della contribuzione (con inclusione dei periodi dino al dicembre 2015) per effetto dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019) con la circolare 13 febbraio 2020, n. 25 in commento.
Dunque le amministrazioni pubbliche possono continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022 la contribuzione non versata per periodi retributivi fino al 2015 di pertinenza di tutte le casse pensioinistiche ex INPDAP, inclusa la CPI (al netto di eventuali mancate conversioni del decreto legge). Si ricorda in sintesi che sono incluse nel provvedimento di sospensione le contribuzioni che fanno riferimento alle seguenti gestioni: Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL); Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI); Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG); Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS). Con riferimento ai periodi contributivi post 31 dicembre 2015 (dal 2016 in poi) la prescrizione matura secondo gli ordinari termini quinquennali.
Per i periodi retributivi con contribuzione prescritta relativa al servizio prestato da pubblici dipendenti con obbligo di iscrizione alle Casse Pensionistioche CPDEL, CPS, CPUG, CTPS, il datore di lavoro continua ad usufruire del particolare regime dettato dall'art. 31 della legge n. 610/1952. Pertanto, in caso di prescrizione dell'obbligo contributivo, quando cioè non sia più possibile versare la contribuzione, anche per gli iscritti alla CTPS è assicurato il trattamento di quiescenza con onere a carico del datore di lavoro per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione, e obbligo di versamento della provvista calcolata sul modello della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962.
Restano comunque fuori da questo meccanismo i dipendenti che risultano iscritti a Casse diverse da quelle sopra indicate, ed in particolare gli ex appartenenti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti che non sono confluiti nella CTPS, ma nella CPI (art. 4, l. n. 379/1955), e per i quali vige il rimedio ordinario dell'applicazione diretta della rendita vitalizia: impossibilità di recuperare la contribuzione prescritta e tutela del trattamento pensionistico solo nell'ambito dell'applicazione del meccanismo della rendita vitalizia (versamento della riserva matematica calcolata secondo i criteri di cui all'art. 13 da parte del datore di lavoro oppure direttamente da parte del lavoratore, secondo le modalità indicate nel comma 5 dello stesso articolo 13).
I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165, hanno invece potuto regolarizzare l'omessa contribuzione (sempre con esclusione della CPI) entro il termine del 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020 per rendere utili i periodi retributivi in tutte le casse pensionistiche ex INPDAP, dove la contribuzione risulti prescritta, è necessario attivare il rimedio della rendita vitalizia (domanda del datore di lavoro o del lavoratore). Dove non siano reperiti i versamenti i datori di lavoro dovranno presentare documentazione comprovante il regolare versamento. In caso di esito negativo, i periodi e le differenze retributive saranno resi disponibili per le prestazioni previo pagamento della rendita vitalizia.
Il meccanismo della rendita vitalizia dunque si applica:
a) ai periodi di servizio prestati da lavoratori privati e di enti che non sono amministrazioni pubbliche (d.lgs. n. 165/2001), con obbligo di iscrizione nelle gestioni ex INPDAP;
b) ai periodi di servizio prestati alle dipendeze di amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. n. 165/2001, ma solo nel caso di obbligo di iscrizione alla CPI.
Negli altri casi trova applicazione il regime facilitato di cui all'art. 31 della legge n. 610/1952.

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