Previdenza

Trasporto pubblico locale, entro il 31 marzo le domande per il rimborso degli oneri di malattia

Con un comunicato diffuso il 20 febbraio 2020 la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro dà notizia dell'avvio della procedura per la emanazione del decreto di rimborso degli oneri aggiuntivi di malattia sostenuti dalla aziende del trasporto pubblico locale (TPL).

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 211 (legge finanziaria 2005), con decorrenza 1° gennaio 2005 ha abrogato l'allegato B del Regio decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell'Inps una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. A partire dalla medesima data a questi lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'Inps ai lavoratori del settore industria possono essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria. La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi devono essere stabiliti mediante un apposito decreto, avente a riferimento l'annualità di competenza, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da adottare di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con un comunicato diffuso sul sito web del Ministero il 20 febbraio 2020, la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative segnala che entro il 31 marzo 2020 (a pena di decadenza) dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare del rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2019. Il comunicato avvia la procedura per l'acquisizione dei dati necessari all'istruttoria propedeutica alla emanazione del provvedimento con il quale il ministro del Lavoro e della Politiche sociali, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvederà al rimborso. A tal fine le aziende aventi titolo dovranno far pervenire a mezzo Pec entro il termine di cui sopra ed al seguente Indirizzo Pec: dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato (cfr. Allegati 1 e 2 al comunicato), nonché la tabella degli oneri sostenuti (Allegato 3). Più specificamente nella tabella dovranno essere indicati il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2019 e interessati all'applicazione degli accordi nazionali intervenuti in tema di malattia (escluso dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti, etc.), inclusi i contratti a tempo determinato, nonché gli oneri sociali sostenuti. Tutti i modelli da inviare dovranno essere firmati dal rappresentante legale.

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